Cassazione: in caso di accertamento della subordinazione spetta l’indennità forfetizzata prevista dal Collegato Lavoro?

Con la sentenza n. 24479 del 05.08.2026, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “La fattispecie prevista dall’art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 non integra un’ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato, rilevante ai fini dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poiché l’accertamento della natura subordinata del rapporto non consegue alla nullità di una clausola contrattuale e alla sua sostituzione con il regime legale, ma alla riqualificazione giudiziale del rapporto in ragione delle concrete modalità della sua esecuzione. Pertanto, all’accertamento della subordinazione del rapporto instaurato ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 276 del 2003 non consegue l’applicazione dell’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010”.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il contratto a progetto ed il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti con la medesima società, chiedendo l’accertamento della subordinazione.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, accertando la natura subordinata del rapporto e riconoscendo l’indennità ex art. 32 L. 183/2010 nella misura massima.

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il comma 5 dell’art. 32 del Collegato Lavoro si riferisce solo all’ipotesi di conversione di un contratto di lavoro subordinato a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Secondo i Giudici di legittimità, tale fattispecie non trova, invece, applicazione nelle ipotesi nelle quali la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, scaturisce non dalla illegittima apposizione del termine, ma dalla stipulazione di un contratto di lavoro autonomo seppure privo dei prescritti requisiti.

In dette ipotesi, continua la sentenza, si è – infatti – al di fuori del fenomeno della conversione del contratto, venendo piuttosto in rilievo una riqualificazione complessiva del rapporto di lavoro in funzione essenzialmente sanzionatoria del mancato rispetto del modello legale precostituito dal legislatore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della dipendente, affermando il diritto della stessa ad ottenere il risarcimento pieno in luogo dell’indennità forfettizzata prevista dal Collegato Lavoro.

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