Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’ interpello n. 1/2026, con il quale risponde ad un quesito di Assodelivery in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di legge introdotte dal DL n. 62/2026 (cd. DL Lavoro), convertito dalla Legge n. 112/2026, in riferimento all’estensione dell’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) ai committenti che si avvalgono dei riders operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA.
I chiarimenti riguardano :
- la corretta applicazione della proroga di 90 giorni, decorrenti dal 1° luglio 2026, prevista in sede di conversione del decreto-legge dall’articolo 15, comma 1 bis del d.l.62/2026;
- le modalità di elaborazione e di registrazione sul LUL delle prestazioni quando tra l’esecuzione della prestazione stessa e il momento di erogazione del compenso non sia contestuale ma differita nel tempo;
- se sussista l’obbligo di redazione ed elaborazione del LUL anche per le mensilità in cui il lavoratore autonomo non abbia reso alcuna prestazione di consegna, pur in costanza di un contratto di lavoro autonomo regolarmente in essere senza aver maturato alcun diritto a compensi di natura economica ;
- le modalità di registrazione documentale degli ordini multipli da recapitare al medesimo acquirente e nel medesimo luogo da conteggiare come singola consegna o come una pluralità di consegne pari al numero di ordini originati dal sistema.
La proroga transitoria
In riferimento al primo quesito, il Ministero del Lavoro spiega che la proroga di 90 giorni, prevista dall’art. 15, comma 1-bis del D.L. n. 62/2026, risponde alla volontà del Legislatore di concedere un differimento operativo per l’adeguamento al nuovo regime. Tale misura si applica esclusivamente in via transitoria al prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026, consentendone l’aggiornamento e la stampa entro il 26 settembre 2026 senza incorrere in sanzioni. Per le mensilità successive trovano integrale applicazione le scadenze ordinarie previste dalla normativa vigente.
Sfalsamento temporale tra prestazione e compenso
Con riferimento al quesito relativo all’eventuale differenza temporale tra il momento di esecuzione della prestazione e quello successivo di emissione del documento fiscale e di erogazione del compenso, il Ministero precisa che :
- la registrazione della prestazione sul LUL va effettuata con riferimento al mese in cui il rider ha concretamente eseguito l’attività;
- l’annotazione del compenso segue, invece, il principio di cassa e le relative somme devono essere annotate nel mese nel quale vengono effettivamente erogate al lavoratore
Di conseguenza consegne e corrispondenti compensi possono comparire in prospetti relativi a mensilità differenti.
Obbligo di elaborazione del LUL in assenza di consegne
Per quanto concerne le mensilità in cui il lavoratore autonomo non ha reso alcuna prestazione di consegna, pur in costanza di un contratto di lavoro autonomo regolarmente in essere, la piattaforma è sempre obbligata ad elaborare il Libro Unico. La registrazione sul LUL in questo caso non intende evidenziare la prestazione attraverso i tradizionali dati relativi all’orario e alle presenze, ma assume una funzione di rendicontazione consuntiva dell’attività svolta e del relativo risultato economico con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e rafforzare la tutela e il controllo nella gig economy.
Ordini multipli
Nei casi in cui vi sia una pluralità di ordini di consegna da recapitare nello stesso luogo e nei confronti dello stesso acquirente, il Ministero suggerisce di calcolare le consegne prendendo a riferimento il sistema tariffario concretamente applicato: se è prevista una tariffa distinta per ciascun ordine, le registrazioni nel LUL saranno riportate come consegne separate. Se il compenso è unico per la totalità degli ordini consegnati in un’unica soluzione allo stesso destinatario, l’operazione può essere considerata come unica consegna.

