Fondi pensione e portabilità: una innovazione da evitare

Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare. … . In caso di esercizio della … facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”: questi sono alcuni passaggi  della normativa – fissata dall’art. 14, comma 6, del d.lgs. n.252/2005 – che all’incirca per venti anni hanno regolato la facoltà degli iscritti di traferire la propria  “posizione individuale” da una forma pensionistica ad un’altra.

La legge di bilancio 2026 l’ha modificata, intervenendo sull’ultimo periodo dell’art. 14, comma 6. Lo ha fatto eliminando le parole “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”.

La portabilità nella versione originaria e in quella revisionata

Inizialmente, la modifica dell’art. 14, comma 6/ultimo periodo – la cancellazione, come può dirsi sinteticamente – è stata prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2026; successivamente è stata deciso che la stessa, confermata nel contenuto, si applichi “… a decorrere dal 31 ottobre 2026”.

Nel valutare le implicazioni della cancellazione intervenuta, come ci si prefigge in questa sede, è utile sottolineare quanto è presupposto dalla legge circa i due termini del trasferimento: la forma pensionistica “di partenza” è un fondo pensione, avente come destinatari dei  lavoratori subordinati, istituito e regolato (anche) quanto al finanziamento da contratti collettivi facenti parte, a loro volta, di un sistema contrattuale rivolto ad una particolare categoria di lavoratori; la forma pensionistica “di arrivo” (destinataria del trasferimento) è una delle forme individuali di cui agli articoli 12 e 13 del d.lgs. n.252/2005 (questa è la portabilità di cui si discute).

Cosa deriva dalla cancellazione? L’interpretazione corrente

Con la cancellazione delle anzidette parole  si sarebbe dato vita ad un automatismo, così descritto: l’iscritto trasferisce la “posizione individuale” (maturata prima del trasferimento) ad altra forma pensionistica e ciò, secondo la nuova formulazione, restando fermo l’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare i contributi a suo carico.

L’unica cosa che cambia, secondo quanto viene sostenuto, sarebbe la forma pensionistica destinataria dei contributi a carico del datore di lavoro: prima, la forma pensionistica istituita dal contratto collettivo; dopo il trasferimento, la forma pensionistica prescelta dal lavoratore.

Un automatismo, dunque, che sgancia la contribuzione a carico del datore di lavoro dalla volontà collettiva, che non solo è fonte istitutiva della forma pensionistica di partenza ma anche delle obbligazioni contributive finalizzate al suo finanziamento.

Un automatismo che, in altre parole, porta dal collettivo all’individuale, prospettato anche a livello istituzionale.

Nel “Portale della previdenza complementare”, presente nel sito istituzionale del Ministero del lavoro, si legge:” Il dipendente che ha scelto di aderire alla previdenza complementare versando i contributi al fondo collettivo aziendale può decidere, decorso un tempo minimo di permanenza nel fondo scelto, può decidere di trasferire la posizione maturata in un fondo a sua scelta mantenendo il diritto a percepire il contributo datoriale”.

Una lettura della normativa modificata, dunque, espressa con nettezza in cui, peraltro, si intravede un equivoco.

Vien fatto riferimento ad un “… dipendente che ha scelto di aderire alla previdenza complementare versando i contributi al fondo collettivo …”. Ciò  può far pensare ad una visione non corrispondente alla strutturazione giuridica della previdenza complementare di origine e natura collettiva.

E’ il dipendente che decide di aderire al fondo collettivo, ma il fondo collettivo è munito di un sistema di finanziamento (in primo luogo per quanto riguarda la contribuzione del datore di lavoro e il TFR) grazie all’intervento del contratto collettivo e al concorso della fonte legislativa (in mancanza di tale fonte, il TFR resterebbe regolato dall’art. 2120 c.c).

Il dipendente può scegliere di non aderire, ma se decide di aderire trova il fondo pensione munito di un sistema di finanziamento ad opera delle predette fonti super-individuali – il contratto collettivo e la legge – che fondano le obbligazioni contributive a cui il datore di lavoro è tenuto a dare esecuzione.

Non è, quindi, il “…dipendente …” che, aderendo, decide” … i contributi al fondo collettivo …”, da altri previsti e regolati anche sotto il profilo quantitativo in funzione della realizzazione della tutela previdenziale complementare verso cui il “dipendente”, aderendo, ha mostrato interesse.

Prime considerazioni critiche riguardo alla interpretazione corrente 

Dopo la cancellazione, l’art. 14, comma 6/ultimo periodo, continua a menzionare un “diritto” al trasferimento anche del contributo del datore presso la forma pensionistica prescelta, ma senza più far riferimento alla facoltà dei contratti collettivi di apportarvi “limiti” e di stabilirne le “modalità”. Non si può non prenderne atto.

Questo comporta che la portabilità è sicuramente liberalizzata? Eliminato il rinvio alla fonte collettiva, il singolo è abilitato ad esercitare un diritto alla “portabilità” anche del contributo del datore di lavoro?

La risposta positiva a tali interrogativi non è, a ben vedere, affatto obbligata. Basti osservare, per ora, che una risposta positiva è soggetta ad una condizione, ossia al riconoscimento del carattere imperativo/inderogabile della normativa scaturente dalla cancellazione del rinvio ai contratti collettivi.

Un carattere imperativo/inderogabile, che, se davvero esistente, ci si aspetterebbe affermato in maniera espressa. Ciò anche perché è in campo una prerogativa originaria – non delegata da una specifica disposizione – dei contratti collettivi.

Una prerogativa che, a stare al carattere imperativo/inderogabile della normativa nella versione revisionata, risulterebbe frontalmente contraddetta, con la conseguente emersione di un conflitto fra legge e contratti collettivi.

Un  conflitto – è il caso di sottolinearlo subito – non arbitrabile solamente sulla base delle particolari disposizioni legislative  intervenute. L’autonomia collettiva, infatti, ha i suoi presidi, anche di livello costituzionale.

Le funzioni del contratto collettivo nel campo della previdenza complementare

Il contratto collettivo,  destinando  la contribuzione a carico del datore di lavoro al fondo pensione di cui è “fonte istitutiva”, non esercita uno speciale potere delegatogli da una qualche specifica disposizione legislativa ma, al contrario, non fa altro che esercitare una sua naturale e originaria prerogativa.

Una prerogativa che è espressione del suo statuto giuridico di atto negoziale di autonomia privato/collettiva, rispetto alla quale la modifica apportata all’art. 14, comma 6/ultimo periodo, è da considerare irrilevante piuttosto che condizionante.

Diversi, infatti, sono i piani in cui si colloca l’operazione legislativa che ha riguardato l’art. 14, comma 6, e la predisposizione ad opera della fonte istitutiva/contratto collettivo  di regole che circoscrivono l’area soggettiva delle obbligazioni  contributive fra le “parti” contrattuali (dirette o per rappresentanza ) e la destinazione delle risorse contributive al soggetto collettivo (associazione o fondazione che sia) istituito, secondo la regola fondante del contratto – anche del contratto collettivo di diritto comune – quale relazione fra determinate parti e con effetti fra le parti stesse (  “Il contratto ha forza di legge fra le parti”: art. 1372 c.c.)

Quando provvede al finanziamento del fondo pensione istituito (e solo di questo), il contratto collettivo esercita una prerogativa  che gli compete in quanto contratto. Una competenza non derivante, certo, dall’art.14, comma 6, o da altre disposizioni del d.lgs. n.252/2005.

Una competenza propria del contratto collettivo che viene da lontano

Da sempre, già prima dell’emanazione del d.lgs. 124/1993 e del d.lgs. 252/2005 che ne ha preso il posto, i contratti collettivi hanno forgiato, nell’esercizio delle proprie tipiche funzioni normativa e obbligatoria/istituzionale, insiemi composti di obbligazioni contributive e di soggetti collettivi specializzati nello gestire le risorse raccolte per la realizzazione dello specifico scopo previdenziale.

Il carattere originario di tale competenza, anche in assenza di specifiche previsioni legislative, è, dunque, consolidato nella “storia” (pre-legislativa e legislativa) della previdenza contrattuale/collettiva.

A ripercorrerla, si registra una diffusa accettazione del principio secondo cui i contratti collettivi, quando operano come fonti attive nell’impianto e nello sviluppo di fondi previdenziali, operano naturalmente per sé e solo per sé, ossia per la comunità di cui sono esponenziali e solo per il finanziamento del soggetto istituito con lo scopo di arricchire le chances di tutela previdenziale della comunità rappresentata.

Un principio cardine della “costituzione materiale” della previdenza collettiva, di fatto  comunemente accettato, anche nei decenni successivi all’entrata in vigore del d. lgs. n.252/2005.

La modifica dell’art. 14, c. 6 nel sistema normativo della previdenza collettiva

La considerazione del sistema normativo in cui si si colloca ogni modifica legislativa costituisce un utile – se non un essenziale – presupposto per sviluppare al meglio il processo interpretativo. Un’interpretazione sistematica che, per quanto rileva in questa sede, può far tesoro della ormai consolidata costruzione  del modello della previdenza privata/collettiva.

Le forme di previdenza pubblica/obbligatoria sono istituite direttamente dalla legge e da questa fonte regolate. Le forme pensionistiche complementari richiedono l’iniziativa di privati, con una chiara indicazione per quanto riguarda i “lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici” (art. 2 d.lgs. n.252/2005).

Per questo ampio e articolato universo di “destinatari” – che è quello per cui i fondi pensione si sono maggiormente diffusi – la fonte deputata alla istituzione sono i “contratti e accordi collettivi, anche aziendali” (art. 3 d.lgs. n. 252/2005). Non a caso, a tali  contratti si riferimento indicandoli come “fonti istitutive”.

La forma pensionistica vive di contribuzione e per “i lavoratori dipendenti che aderiscono … le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali …” (art. 8, comma 2, d.lgs. n. 252/2005).

La costruzione è, in questi termini, chiara: la forma pensionistica c’è in quanto si è attivato il contratto collettivo e la forma pensionistica è in grado di gestire risorse in quanto il contratto collettivo predispone un sistema di finanziamento per la specifica forma istituita.

La legge, dunque, fa proprio lo schema che prima si è indicato come naturale: il contratto collettivo istituisce la forma pensionistica e si preoccupa del finanziamento della forma pensionistica dallo stesso istituita per sua naturale inclinazione o, come pure può dirsi con maggiore enfasi, per sua naturale missione.

Una modifica da non considerare isolatamente

La modifica apportata all’art. 14, comma 6/ultimo periodo, fa parte di un più ampio pacchetto di innovazioni legislative. Si può provare a verificare la salvaguardia, o meno, della naturale prerogativa dei contratti collettivi  considerando, in particolare, la “adesione automatica” che rappresenta una delle principali e positive novità in materia  (nuovi commi 7/9 dell’art. 8 d.lgs. n. 252/2008).

Ebbene, anche quando l’adesione al fondo istituito dal contratto collettivo  è frutto della “adesione automatica” dei lavoratori di prima occupazione (e non di una esplicita manifestazione di volontà), la “contribuzione a carico del datore e del lavoratore nella misura definita dagli accordi “ resta destinata al fondo di origine contrattuale/collettiva del quale automaticamente  (e non per espressa adesione) il lavoratore viene a far parte (comma 7-bis).

Nel caso in cui la “adesione automatica” sia disinnescata tramite la rinuncia, al lavoratore interessato viene riconosciuta solamente la facoltà di “… conferire l’intero importo del TFR maturando ad altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta … “, tenendo l’opzione individuale ben lontana dal contributo a carico del datore di lavoro che rimane non portabile (comma 7-quater).

Anche nella legislazione coeva alla modifica dell’art. 14, comma 6, dunque, rimane saldo il rapporto fra il fondo pensione istituito dal contratto collettivo e la contribuzione  posta a carico del datore di lavoro dal contratto collettivo.

L’interpretazione corrente dell’art. 14, comma 6 revisionato, appare, pertanto, non in armonia ed eccentrica  anche rispetto al pacchetto di innovazione legislativo di cui fa parte.

C’è una questione  di un  più di concorrenza?

Il favor per “portabilità” della contribuzione a carico del datore di lavoro viene giustificato con una particolare motivazione, più o meno esplicitamente manifestata.

Sono previste diverse  tipologie di forme pensionistiche e la concorrenza fra di loro  tornerebbe  utile al sistema, stimolandone l’efficienza complessiva: questo è l’argomento prospettato, sul quale è giusto riflettere.

Ormai da decenni, i fondi negoziali non praticano la gestione diretta delle risorse contributive ma, per obbligo di legge, “… gestiscono le risorse mediante convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di .. [gestione di patrimoni]; … con imprese assicurative … mediante ricorso alla gestione di cui al ramo Vi dei rami vita …; con società di gestione del risparmio … (art. 6 D.lgs. n.252/2005 e, prima ,art. 6 D.lgs. n. 124/1993).

Partner necessari  dei fondi pensione sono, dunque,  operatori specializzati, nazionali ma anche con sede statutaria in altri Paesi UE (gli stessi, si badi, abilitati a costituire e commercializzare le forme pensionistiche individuali).

Esclusa la gestione diretta, la gestione delle risorse da parte dei fondi negoziali è scansionata in più fasi e regolata con il dichiarato scopo della rispondenza della gestione agli interessi previdenziali degli aderenti.

Fase preliminare, espressamente richiesta ai fondi pensione, è la preventiva definizione degli obiettivi e dei criteri della, in coerenza con i quali è da costruire  la procedura di selezione dei gestori (art. 6, commi 5-ter e 5-quater) .

Procedura di selezione, a sua volta, da impostare e condurre secondo criteri trasparenti e concorrenziali (offerte contrattuali richieste attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale), con  attenzione a possibili conflitti di interesse.

Questo con il pendant dell’obbligo degli operatori di mercato interessati di formulare “… offerte contrattualiin maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte” (art. 6, comma 6).

Concorrenzialità della procedura ben delineata nell’agire dei fondi pensione già a livello legislativo, potenziata dal ruolo della Covip che adotta “istruzioni “ riguardo ad un processo di selezione che deve “… garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e criteri di scelta dei gestori” (art. 6, comma 8).

In conclusione, la concorrenza è strutturalmente insita nella porzione più rilevate dell’attività di fondi pensione che operano secondo il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione.

Quando ai fondi interessano servizi di carattere assicurativo (per prestazioni in caso di invalidità, premorienza e per rendite vitalizie), ugualmente i partner assicurativi sono da selezionare secondo  criteri trasparenti e concorrenziali, come su base concorrenziale sono da scegliere  i soggetti esterni a cui i fondi affidano l’attività amministrativa.

Prendendone atto, la portabilità del contributo datoriale, quale presupposto di una concorrenza (considerata) altrimenti esclusa, è da valutare per quello che effettivamente è: uno spostamento della facoltà di scelta da operatori professionali – i fondi pensione –  a singoli lavoratori, con il connesso effetto della messa da parte di tutte le speciali regole e procedure pensate per assicurare la congruità delle selezioni operate dai fondi e, successivamente, la verifica  da parte loro delle convenzioni di gestione sulla base di “… criteri e modalità omogenee per la comunicazione dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni” (art. 6, comma 10, d.lgs. n. 252/2005).

Regole e procedure della cui effettività non può dubitarsi data l’attività  di vigilanza della Covip anche su di esse.

La concorrenza, dunque, non è affatto estranea al settore dei fondi pensione, senza che ci sia il bisogno di introdurla rimettendosi a scelte individuali  mettendo in pericolo la costruzione di soggetti collettivi con tanto impegno perseguita in primo luogo a livello legislativo.

Ancora sull’interpretazione corrente dell’art. 14, comma 6.

Secondo l’interpretazione che abbiamo definito corrente, la conclusione è quella che si è già indicata: il contratto collettivo destina la contribuzione a carico dei datori di lavoro al finanziamento del fondo pensione di cui è fonte istitutiva e, a stare a tale interpretazione, la legge rende dirottabile il contributo verso un’altra forma pensionistica.

Ebbene, letta in questi termini, la legge (ossia l’art. 14, comma 6, novellato) sarebbe in conflitto con il contratto collettivo: la legge, infatti,  sarebbe manipolativa della normativa definita dal contratto collettivo, senza poter dire che sarebbe la legge a dare  direttamente vita ad una contribuzione a carico dei datori di lavoro ( la contribuzione datoriale, in ipotesi resa portabile, non ci sarebbe in mancanza del contratto collettivo che l’ha prevista e, comunque, verrebbe meno qualora il contratto collettivo l’eliminasse quand’anche la legge l’avesse resa portabile) .

La domanda, pertanto, è: si tratterebbe di un conflitto legittimo?

Per rispondere a tale domanda, si può tornare a leggere la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa ad altri casi di attrito tra clausole di contratti collettivi e disposizioni legislative nella materia previdenziale.

Il principio ivi ribadito è stato: l’art. 39 Cost. “… esprime i due principi della libertà sindacale e dell’autonomia collettiva. Garantisce, cioè, ai cittadini la libertà di organizzarsi nei sindacati e ai sindacati la libertà di agire nell’interesse dei lavoratori” (Corte cost. n.697/1988).

La scelta dei contratti collettivi di riservare la contribuzione datoriale al fondo pensione istituito appare riconducibile a tale garanzia di “… libertà di agire …”, con il dovere di confrontarsi con  quanto affermato ancora dalla Corte costituzionale in una decisione di particolare rilievo per la previdenza complementare: la sentenza n. 393/2000.

L’autonomia collettiva – non è stato escluso  – può incontrare “ … limiti legali … quando sussista l’esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali… “.

Ebbene, si tratta di un’esigenza che nel nostro caso non sussiste: non si vedono, infatti, ragioni di rilevanza generale in grado di giustificare il vulnus alla contrattazione collettiva.

Le motivazioni che in positivo giustificano la salvaguardia delle scelte contrattuali risultano, d’altro canto, rafforzate dalla considerazione delle conseguenze che una indiscriminata portabilità potrebbe innescare.

Al riguardo, si è osservato: le contribuzioni a carico dei datori di lavoro   “… soddisfano non solo l’interesse del singolo iscritto, ma anche l’interesse collettivo riferibile a tutti i lavoratori iscritti al fondo pensione chiuso. Ed infatti, gli investimenti necessari all’istituzione e alla gestione del fondo (strutture, services, dipendenti) realizzano un interesse indiviso e indivisibile e tale è anche l’interesse alla massima redditività degli investimenti condizionato dal loro importo” (M. Persiani – M. D’Onghia, Diritto della sicurezza sociale, Torino, 2022, p. 265).

Riflessi negativi sui fondi pensione, in effetti, non possono escludersi: in situazioni  di forte competizione commerciale, in cui le reti siano spinte a collocare aggressivamente prodotti previdenziali, per i fondi negoziali potrebbe risultare concreto il rischio di instabilità della partecipazione dei lavoratori, di possibile perdita di massa critica, di depotenziamento della possibilità di negoziare condizioni (più) favorevoli con i vari partner contrattuali.

Tutto ciò in uno scenario doppiamente discutibile: da una parte, potrebbero rimetterci proprio le forme pensionistiche che, per applicazione/consolidamento di vari provvedimenti legislativi, sono concepite e regolate per favorire un agire collettivo e competente nei mondi  della  finanza e delle assicurazioni; dall’altra, si richiamerebbe il valore della concorrenza ma poi la concorrenza sarebbe a senso unico (le forme pensionistiche individuali potrebbero attrarre lavoratori già iscritti a qualsiasi fondo negoziale; i fondi negoziali, come fondi ad ambito definito, non godrebbero della stessa possibilità).

L’’interpretazione che si è definita corrente, in conclusione, espone, la modifica dell’art. 14, comma 6, ad una seria questione costituzionalità.

L’interpretazione alternativa

Lo “Avviso Comune” sulla previdenza complementare del 26 maggio 2026, sottoscritto dalle principali organizzazioni datoriali e sindacali italiane con lo scopo di argomentare la contrarietà alla automatica “portabilità” dei contributi datoriali,  propone una clausola tipo da inserire nei contratti collettivi.

Una clausola caratterizzata dalla precisazione che “l’obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al  Fondo x [ossia al Fondo di riferimento del contratto fondativo dell’obbligo contributivo] e finché permane l’iscrizione allo stesso”.

Un contenuto della clausola  che, nella sostanza, conferma quanto i contratti collettivi hanno sempre fatto, prevedendo un sistema di finanziamento avente come unico beneficiario il fondo pensione di proprio riferimento.

La clausola presuppone una interpretazione dell’art. 14, comma 6 modificato, analoga a quella che si è adombrata nel precedente paragrafo 2. Nonostante la cancellazione, i contratti collettivi restano liberi di individuare nei fondi pensione dagli stessi istituiti gli esclusivi destinatari della contribuzione imposta ai datori di lavoro. Una interpretazione, dunque, alternativa alla interpretazione corrente.

Ciò, quandanche ci si ispiri al criterio della prevenzione dei conflitti con principi costituzionali come particolare espressione del criterio della interpretazione conforme, non consente di evitare un ulteriore interrogativo che, in verità, si pone a monte. A stregua dell’art. 14, comma 6 modificato, l’interpretazione alternativa è possibile?

Anche dopo la modifica, l’art. 14, comma 6 modificato, riconosce espressamente la possibilità di incrementare la “posizione individuale” a trasferimento avvenuto, ma con formule diverse.

E’ perentorio nel prevedere il diritto al versamento del “TFR maturando” alla forma pensionistica prescelta; lo è meno proprio quando fa riferimento  allo “… eventuale contributo a carico del datore di lavoro”.

La fattispecie che ricorre è quella consueta: il contratto collettivo opera come fonte istitutiva di un fondo pensione; lo stesso pone a  carico dei datori di lavoro una obbligazione contributiva.

Perché, allora, l’art. 14, comma 6/ultimo periodo modificato, continua a fa riferimento ad un “eventuale” contributo a carico del datore di lavoro?

Può ritenersi che il riferimento all’eventualità del contributo del datore di lavoro presupponga l’ipotesi, eventuale, in cui la portabilità sia prevista dal contratto collettivo.

Del “… contributo a carico del datore di lavoro … “ si dice che è “… eventuale … “ perché la portabilità è una conseguenza possibile, ma non necessaria, della opzione individuale del trasferimento, una possibilità subordinata  alla discrezionalità di ciascun contratto collettivo che, ad esempio, potrebbe prevederla ma legandola a qualche specifica giustificazione.

L’obiezione a tale conclusione è da dare per scontata: così si rende vana la cancellazione  operata dalla legge all’interno dell’art. 14, comma 6/ultimo periodo, reiterando gli assetti precedenti.

Contro – obiezione: non sarebbe la prima volta che la legge fallisce finalità che pure in qualche modo vengono affermate; nel nostro caso, a stare agli atti parlamentari, nemmeno è chiaramente espressa la concreta finalità perseguita con la modifica dell’art. 14, comma 6/ultimo periodo.

Il Dossier, predisposto dal Servizio studi del Parlamento  quando è già approvata la Legge di bilancio, afferma: “La novella … concerne la norma sul diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all’altra – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro. La novella sopprime la clausola secondo la quale il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro (anche aziendali)”.

Sopprimere la disposizione che attribuisce ai contratti collettivi la facoltà di stabilire “limiti” alla  portabilità che “spetta” ai lavoratori comporta la liberazione dei contratti collettivi da un compito di assecondamento della “portabilità“ pur potendone fissare “limiti” o una indiscriminata liberalizzazione della “portabilità” per scelta individuale?

Il documento fa sorgere l’interrogativo.

Alcune considerazioni  conclusive

A quadro legislativo invariato, può prevedersi un confronto fra le due interpretazioni: quella che abbiamo definito corrente e quella alternativa. In tale confronto, l’interpretazione alternativa non si presenterebbe “disarmata”.

Difatti, potrebbe essere ragionevolmente accompagnata da una subordinata: l’interpretazione alternativa è fondata; se lo si esclude, allora occorre entrare nel merito della questione di costituzionalità riguardante l’art. 14, comma 6 modificato, come interpretato a stregua dell’interpretazione corrente (tanto più che questa, a prenderla per buona, produrrebbe, come è stato già sostenuto richiamando l’interpretazione riportata a livello istituzionale,  l’effetto della nullità delle clausole dei contratti collettivi che destinano la contribuzione datoriale solamente ai fondi pensione dagli stessi istituiti).

Uno scenario, questo, di un possibile contenzioso giudiziario,  niente affatto utile per lo sviluppo della previdenza complementare che pure l’ultima legislazione è volta a promuovere.

Melius re perpensa, sarebbe espressione di lungimiranza rinunciare definitivamente all’entrata in vigore della modifica in questione.

Prof. Avv. Angelo Pandolfo, Partner di WST Law & Tax

 

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