Entrate: Mancata fruizione della pausa pranzo esente IRPEF se risarcisce il danno emergente.

Con la risposta n. 156/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime fiscale delle somme corrisposte ai dipendenti per la mancata fruizione del servizio mensa o dei servizi sostitutivi nei turni superiori a sei ore. Gli importi erogati a titolo di risarcimento del danno — sia per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia, sia per la mancata attribuzione dei buoni pasto — integrano la fattispecie del danno emergente. Di conseguenza, non assumono rilevanza reddituale: la loro funzione è unicamente quella di ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo, quantificato in via equitativa sulla base del controvalore dei buoni pasto non goduti.

Nel documento di prassi viene richiamata la giurisprudenza secondo cui il buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce un’erogazione di carattere assistenziale. È infatti legato al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale ed è finalizzato a conciliare le esigenze di servizio con le necessità quotidiane del lavoratore (Cassazione, n. 31137/2019), qualificando il danno da mancato godimento della pausa come lesione del diritto al “ristoro psicofisico” (Cassazione, n. 22985/2020).

Sotto il profilo giuridico, l’Agenzia ricorda che la materia è disciplinata dall’art. 6, comma 2, del TUIR, da cui discende la fondamentale distinzione tra indennizzi:

  • Lucro cessante: si verifica quando l’indennizzo compensa la mancata percezione di redditi di lavoro o un mancato guadagno. In questo caso, l’importo svolge una funzione sostitutiva del reddito non conseguito e va assoggettato a tassazione nel reddito complessivo.
  • Danno emergente: ricorre quando il risarcimento è destinato a indennizzare perdite effettivamente subite o a reintegrare il patrimonio leso. Mancando una funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione, viene meno il presupposto impositivo e la somma non è tassabile.

Nel percorso argomentativo assume rilievo anche il contratto collettivo di riferimento: nei giudizi promossi dai lavoratori non è stata chiesta la monetizzazione del pasto (preclusa dall’art. 29, comma 4, del CCNL citato), bensì il risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa nei turni superiori alle sei ore. In questa prospettiva, il controvalore del buono pasto rappresenta soltanto un criterio equitativo di liquidazione del danno.

In virtù di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude che le somme erogate non sono imponibili, in quanto finalizzate a ristorare la violazione di un diritto contrattuale e non a sostituire un reddito di lavoro non percepito.

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