Cassazione: va valuta nel DVR la prassi aziendale non conosciuta dal datore?

Con la sentenza n. 26679 del 16.07.2026, la Cassazione afferma che, all’interno del DVR, non devono essere presidiati i rischi derivanti da prassi contra legem ignote al datore e non conoscibili dallo stesso.

Il fatto affrontato

Il Tribunale assolve il legale rappresentate dell’impresa, ritenendolo innocente rispetto al reato contestatogli di omessa valutazione, nel DVR, dei rischi connessi ad una lavorazione che aveva portato ad un grave infortunio di un dipendente.

Avverso detta pronuncia, ricorre per cassazione il Pubblico Ministero.

La sentenza

La Cassazione – confermando l’impugnata pronuncia di merito – rileva che, nell’ipotesi in cui in azienda sussista una prassi contra legem conosciuta o conoscibile con l’ordinaria diligenza richiesta al datore di lavoro, la sua omissione può assumere rilievo sul piano prevenzionistico.

Diversamente, secondo i Giudici di legittimità, una prassi impropria non conosciuta né conoscibile non integra, di per sé, una lacuna del DVR.

Parimenti, continua la sentenza, non deve essere contemplata nel DVR neppure una deviazione operativa solo occasionale, estranea alle lavorazioni effettivamente demandate, non prevista dalle procedure aziendali e non conoscibile con l’ordinaria diligenza.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del PM, posto che la lavorazione generatrice dell’infortunio non era prevista dal mansionario ed era estranea alle mansioni richieste al lavoratore vittima del sinistro.

 

Torna in alto