La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha affrontato il tema della previdenza complementare con la finalità di garantire trattamenti pensionistici più elevati in futuro, a fronte delle note tendenze demografiche avverse.
Il settore ha mostrato una discreta crescita negli ultimi anni, ma rappresenta ancora una componente modesta del sistema previdenziale italiano, che si basa quasi interamente sul pilastro pubblico. La riforma è intervenuta dunque su tre punti fondamentali:
- Il rafforzamento dell’adesione automatica per i neoassunti (che scatta quando il lavoratore non si attiva per indicare la destinazione dei propri contributi);
- La portabilità della posizione previdenziale ivi compresa la portabilità della contribuzione a carico del datore di lavoro;
- Le modalità di erogazione del capitale accumulato al momento del pensionamento.
Proprio su quest’ultimo versante, la riforma ha introdotto tre nuove prestazioni pensionistiche complementari flessibili, pensate per eliminare le precedenti rigidità che rendevano meno attraente l’adesione ai fondi pensione.
Nella nuova formulazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005 – a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, c. 201, della Legge n. 199/2025 – alle tradizionali prestazioni in rendita e in capitale si affiancano:
- Dal 1° luglio 2026: la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili;
- Dal 31 ottobre 2026: l’erogazione frazionata del montante accumulato (decorrenza posticipata per effetto della Legge n. 112/2026 di conversione del D.L. n. 62/2026).
La ratio delle nuove prestazioni è quella di contemperare la tutela della finalità previdenziale di lungo periodo con la necessità di offrire maggiore flessibilità nell’accesso alle risorse accumulate. Le nuove tipologie sono accomunate dalla possibilità di modulare nel tempo l’utilizzo del montante e di disporre di una maggiore libertà nell’individuazione degli aventi diritto in caso di decesso del beneficiario.
Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i punti salienti e gli aspetti operativi di ciascuna opzione.
Prestazione in capitale
La legge di conversione del decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026 convertito in Legge n. 112/2026) ha soppresso la disposizione inizialmente prevista che innalzava dal 50% al 60% il limite dell’importo liquidabile in capitale. Pertanto, con l’erogazione in capitale, l’iscritto può incassare subito fino al 50% del montante contributivo maturato, destinando il restante 50% alla rendita.
Resta confermata la possibilità di ottenere il 100% in capitale qualora la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale (situazione tipica dei montanti esigui, generalmente inferiori agli 80.000 euro). Possono comunque liquidare il 100% in capitale anche coloro che risultano iscritti alla previdenza complementare antecedentemente al 29 aprile 1993, a prescindere dall’importo della rendita.
L’erogazione in capitale è inoltre abbinabile alle altre prestazioni: incassando in capitale solo una quota del montante, la parte rimanente può essere erogata sotto forma di rendita vitalizia, rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili o erogazione frazionata.
Rendita vitalizia
La rendita vitalizia può assumere diverse forme, selezionabili dall’iscritto al momento del pensionamento. Nella sua versione base consiste nell’erogazione di un assegno periodico corrisposto fino al decesso del titolare.
L’aderente può tuttavia optare per opzioni aggiuntive, quali:
- La reversibilità a favore di un superstite;
- L’erogazione certa per un periodo predeterminato (in genere 5 o 10 anni), a prescindere dalla sopravvivenza dell’ispiratore;
- La maggiorazione in caso di sopravvenuta non autosufficienza;
- La controassicurazione, che restituisce ai beneficiari il capitale residuo non ancora erogato al momento del decesso.
Rendita a durata definita
Questa modalità prevede l’erogazione di un assegno periodico per un numero di anni pari alla speranza di vita residua, calcolata sulla base degli indici ISTAT e confermata dalla COVIP.
Sebbene il testo della Legge di Bilancio 2026 parametri la durata della rendita alla vita attesa residua dell’aderente (oltre la quale la prestazione si interrompe), la COVIP, nelle sue istruzioni operative, ha specificato che le forme pensionistiche possono consentire all’iscritto di estendere la durata per un numero di anni superiore alla speranza di vita statistica. Richiedere una durata maggiore garantisce una protezione più prolungata ma, a parità di montante, riduce proporzionalmente l’importo della singola rata annua.
La differenza principale rispetto alla rendita vitalizia risiede nell’esaurimento della prestazione alla scadenza degli anni concordati o al terminare del montante residuo, senza alcuna ulteriore copertura vitalizia. In caso di decesso del beneficiario:
- Nella rendita vitalizia reversibile, il superstite continua a percepire un assegno;
- Nella rendita a durata definita, spetta invece al beneficiario il capitale residuo, secondo le regole del singolo fondo.
Sotto il profilo fiscale, viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota compresa tra il 15% e il 9% (l’aliquota si riduce dello 0,30% per ogni anno di iscrizione successivo al 15°), calcolata esclusivamente sul montante accumulato al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti.
Prelievi liberamente determinabili
Attiva dal 1° luglio 2026, questa prestazione flessibile consente all’aderente di scegliere liberamente quando e quanto prelevare, trasformando la posizione accumulata in una sorta di “bancomat previdenziale”, pur rimanendo soggetta a vincoli precisi a tutela della finalità assistenziale.
Non è possibile prosciugare l’intero capitale in un’unica soluzione: è infatti fissato un tetto massimo equivalente alla somma delle rate maturate e non riscosse di un’ipotetica rendita a durata definita.
Un importante elemento di flessibilità è rappresentato dal fatto che, se in un determinato periodo non si effettuano prelievi (o si preleva un importo inferiore al limite), il diritto non va perso: le quote non riscosse si accumulano nel tempo. Inoltre, l’intero capitale non prelevato rimane investito nel comparto del fondo pensione prescelto, continuando a generare rendimenti.
Il regime fiscale è identico a quello della rendita a durata definita (ritenuta d’imposta dal 15% al 9%).
Erogazione frazionata
Operativa dal 31 ottobre 2026, l’erogazione frazionata permette di incassare gradualmente il montante maturato attraverso un piano di ammortamento concordato e flessibile, di durata non inferiore a 5 anni.
L’iscritto ha la facoltà di allungare o accorciare la durata del piano, oppure di richiederne la sospensione o l’estinzione anticipata mediante riscatto in capitale del montante residuo, a condizione che l’importo rimanente rispetti i limiti di legge per la liquidazione in capitale, pari al massimo al 50%.
Quanto al regime fiscale, risulta meno favorevole rispetto alle altre opzioni flessibili, in quanto sconta un’aliquota del 20%, riducibile dello 0,25% all’anno dopo il 15° anno di iscrizione, fino a un minimo del 15%.
Conclusioni
In conclusione, sebbene quello della previdenza complementare rimanga un tema articolato e in costante evoluzione, analizzarne le prestazioni rappresenta un passaggio imprescindibile per una gestione consapevole del proprio domani. Il confronto tra le diverse soluzioni disponibili non può prescindere da una valutazione attenta delle regole stabilite da ciascun fondo, da cui dipendono direttamente la flessibilità e l’entità delle erogazioni future. In questo scenario, le scelte previdenziali si confermano molto più di una semplice formalità: rappresentano decisioni strategiche fondamentali, capaci di tutelare il proprio tenore di vita e garantirsi la massima stabilità economica al momento del pensionamento.

