Con la circolare n. 32/2026, l’ INAIL ha definito le retribuzioni convenzionali base di calcolo dei premi assicurativi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari, con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 398/1987.
La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di
lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative. Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail, ai sensi dell’articolo 5, del decreto legislativo n. 38/2000.


