Agevolazioni contributive, il Ministero aggiorna l’elenco delle violazioni ostative

L’art. 29, c. 1 D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. decreto PNRR-bis), convertito dalla L. 56/2024, ha modificato l’art. 1, c. 1175 L. 296/2006, ampliando le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi. In base al nuovo quadro regolamentare, ai fini della legittima fruizione di incentivi, oltre al possesso del DURC e al rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi, viene richiesta anche l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle relative alla tutela delle condizioni di lavoro e alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto ministeriale.

Il D.L. 19/2024 stabilisce altresì la possibilità di mantenere il diritto ai benefici in caso di regolarizzazione dell’illecito. Per effetto del comma 1175-bis, l’accesso ai benefici non si perde se, a seguito di accertamento di una violazione, il datore di lavoro si mette in regola nei tempi indicati dagli organi di vigilanza. Inoltre, qualora si tratti di una violazione amministrativa non regolarizzabile, «il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione».  Questa specifica previsione fa sì che, in determinati casi, l’importo recuperato dagli enti previdenziali possa risultare persino inferiore rispetto al valore complessivo dei benefici di cui l’azienda ha goduto fino a quel momento.

In attesa del decreto attuativo, l’INPS era intervenuta con la circolare n. 150/2026 per gestire la fase di transizione e colmare i ritardi legati al completamento dell’interoperabilità del Portale Nazionale del Sommerso. La circolare precisava che, ai fini della fruizione dei benefici, il datore continuava a dover autocertificare l’assenza  di violazioni ostative  al rilascio del DURC secondo i criteri precedentemente stabiliti dall’Allegato A del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ora aggiornato il quadro delle violazioni con il nuovo allegato A del Decreto ministeriale 22 giugno 2026, n. 78. Il provvedimento inserisce nel sistema alcune fattispecie di particolare gravità e impatto sociale. Tra queste spiccano il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, l’assenza della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili e, in via generale, qualsiasi altra violazione di natura penale commessa in materia di lavoro e  legislazione sociale.

La tabella allegata evidenzia come l’esclusione dal godimento dei benefici sia modulata in funzione della gravità dell’illecito accertato per periodi di tempo che variano da 3 a 24 mesi. Le violazioni indicate rilevano solo quando siano state accertate con provvedimenti definitivi.

NORMA VIOLATAVIOLAZIONEDURATA
Art. 437 c.p.Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Si tratta del datore di lavoro o preposto che volontariamente omette, rimuove o danneggia impianti o segnali diretti a prevenire infortuni.24 mesi
Art. 589, comma 2, c.p.Omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche. Consiste nel cagionare la morte di una persona per colpa, avendo commesso in concomitanza violazioni delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.24 mesi
Art. 603-bis c.p.Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Meglio conosciuta come reato di "caporalato", riguarda il reclutamento o l'impiego di manodopera in condizioni di grave sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno.24 mesi
Art. 590, comma 3, c.p.Lesioni personali colpose gravi o gravissime sul lavoro. Riguarda l'aver provocato per colpa lesioni (gravi o gravissime) a causa dell'inosservanza della disciplina per la prevenzione degli infortuni.18 mesi
Artt. 55, 68, 87, 159, 165, 170, 178, 219, 262, 282 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81Gravi violazioni penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono un insieme di illeciti, tra cui: omessa valutazione dei rischi (DVR) e nomine delle figure responsabili, violazioni sui requisiti dei luoghi di lavoro e sulle attrezzature, mancanza dei piani di sicurezza nei cantieri (POS/PSC), assenza di segnaletica e violazioni nell'esposizione a determinati agenti (fisici, biologici, atmosfere esplosive).12 mesi
Art. 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956Violazioni per l'igiene e prevenzione nei lavori in sotterraneo. Normative specifiche a tutela dei lavoratori che operano in ambienti di scavo e sotterranei.12 mesi
Art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998Impiego illecito di stranieri. Occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto/revocato.8 mesi
Art. 3, commi da 3 a 5, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12Maxisanzione per lavoro nero. Impiego di lavoratori subordinati senza l'invio della preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro.6 mesi
Art. 27, comma 11, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81Violazione in materia di Patente a crediti (Decreto PNRR). L'impresa o il lavoratore autonomo opera in cantieri temporanei o mobili senza aver richiesto la patente a crediti per la sicurezza, oppure pur avendola ha un punteggio decurtato inferiore a 15 crediti.6 mesi
Artt. 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 (solo se coinvolge almeno il 20% della manodopera)Violazioni sui riposi. Mancata concessione del riposo giornaliero di 11 ore consecutive (art. 7) o del riposo settimanale di 24 ore (art. 9).3 mesi
Ogni altra violazione penale in materia di lavoro, legislazione sociale e sicurezza nei luoghi di lavoroClausola residuale. Qualsiasi altro illecito penale afferente alle condizioni di lavoro e alla legislazione sociale non esplicitamente ricompreso tra quelli sopra elencati.3 mesi

 

 

Torna in alto