Con l’ordinanza n. 20229 del 16.06.2026, la Cassazione afferma che, ai fini del riconoscimento dell’esonero dal lavoro notturno del dipendete caregiver, è ininfluente il grado di invalidità del congiunto che risulta essere a carico del lavoratore.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, deducendo di essere coniugato con soggetto in condizione di disabilità, ricorre giudizialmente al fine di veder accertato il proprio diritto a non essere adibito a turni notturni.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che l’esenzione dall’obbligo di prestare lavoro notturno è svincolata dalla gravità dell’handicap.
L’ordinanza
La Cassazione rileva preliminarmente che, per fruire dell’esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno, occorre che si sia in presenza di un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992.
Per la sentenza non è, invece, richiesto che la disabilità sia grave, posto che laddove il legislatore ha inteso subordinare la concessione di un beneficio alla circostanza che sussistesse una situazione di handicap con connotato di gravità, lo ha esplicitamente richiesto, come nel caso dei permessi giornalieri e mensili ovvero dei limiti al trasferimento.
Secondo i Giudici di legittimità, detto principio non risulta smentito neppure dalla circostanza che l’esenzione dal lavoro notturno sia subordinata al fatto che il disabile sia “a carico” del dipendente.
Ciò, infatti, nulla di dirimente lascia inferire sul grado di invalidità da cui debba essere affetta la persona con handicap, più o meno grave, ma indica una relazione di assistenza che deve evidentemente sussistere tra lavoratore e disabile, senza identificarsi necessariamente con l’assistenza permanente, continuativa e globale propria della connotazione di gravità.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando il diritto del dipendente ad essere esonerato dal lavoro notturno.


