INPS : Vittime del dovere, stop ai versamenti IRPEF

Con il messaggio n. 1943/2026, l’Inps fornisce chiarimenti sui benefici fiscali riconosciuti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti, con effetti concreti a partire dal periodo d’imposta 2026. Lo spunto nasce dall’ampliamento dell’esenzione dall’Irpef per tutti i trattamenti pensionistici erogati in favore delle vittime del dovere. L’agevolazione, infatti, già prevista dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, oggi viene applicata in modo più esteso alla luce dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, già recepito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 68/2025.

La novità, già anticipata dalla circolare n. 51/2026, si applica sia alle pensioni di nuova liquidazione sia a quelle già in pagamento, comprese quelle determinate attraverso strumenti come il cumulo, la totalizzazione o il computo dei periodi nella Gestione separata. Il beneficio fiscale si applica a tutte le pensioni del superstite, anche future, finché restano i requisiti di legge; tuttavia, nel caso dell’orfano il beneficio si perde quando ottiene una pensione diretta propria, mentre per il coniuge superstite continua a valere anche sulle pensioni personali presenti e future, purché mantenga il diritto alla pensione ai superstiti.

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