Entrate: Premi produttività, stessi limiti di importo per la conversione in benefits

La conversione dei premi di produttività in welfare aziendale rappresenta una misura di grande interesse per lavoratori e imprese, ma quali sono i limiti entro i quali la somma conferita non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente? L’ultima Legge di bilancio ha introdotto un nuovo tetto all’importo dei premi agevolabili, sollevando un dubbio interpretativo: questo limite si applica anche quando il premio viene convertito in benefits aziendali?

Con la risoluzione 22/2026, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto i dubbi interpretativi sorti a seguito delle ultime modifiche apportate dall’articolo 1, comma 9, della Legge n. 199/2025. L’ente ha chiarito che il nuovo limite di 5.000 euro, su cui applicare l’imposta sostitutiva all’1%, trova applicazione in tutti i casi in cui si utilizzano premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui questi vengono erogati.

Il quadro normativo – Per comprendere appieno la portata della risoluzione, occorre partire dal sistema introdotto originariamente dalla Legge di stabilità del 2016. L’articolo 1, commi da 182 a 190, della Legge n. 208/2015 ha previsto un regime di tassazione agevolata per i premi di produttività e per le somme distribuite ai lavoratori a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa. Il meccanismo consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, inizialmente fissata al 10%, entro determinati limiti di importo.

Nel corso degli anni, questi limiti e la relativa aliquota sono stati più volte modificati per rafforzare l’efficacia dell’incentivo. La disciplina riconosce inoltre al lavoratore la facoltà di scegliere la modalità di fruizione del premio, offrendo l’opzione tra l’erogazione in denaro e quella in beni e servizi, comunemente definiti benefit aziendali. Questi ultimi, qualora rientrino nelle categorie previste dall’articolo 51 del Tuir, non concorrono a formare il reddito imponibile entro certi limiti, rendendo tale scelta particolarmente conveniente dal punto di vista fiscale.

Le novità per il biennio 2026-2027 – Su queste disposizioni interviene la Legge di bilancio 2026 con due modifiche sostanziali. L’articolo 1, comma 9, della Legge n. 199/2025 prevede da un lato la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva all’1% e, dall’altro, innalza il tetto massimo dell’importo agevolabile da 3.000 a 5.000 euro. Il testo della norma recita:

“9. Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l’aliquota ridotta all’1 per cento.” 

Il dubbio interpretativo chiarito dall’Agenzia delle Entrate era originato dal fatto che il predetto articolo ha modificato espressamente solo il comma 182, ovvero la norma che disciplina la tassazione ordinaria dei premi, senza citare direttamente il comma 184, relativo alla facoltà di scelta tra denaro e benefit. Di conseguenza, molti operatori si sono chiesti se il nuovo limite di 5.000 euro valesse anche in caso di conversione in welfare aziendale o se, al contrario, per tale fattispecie restasse fermo il vecchio limite di 3.000 euro.

L’interpretazione dell’ Agenzia delle Entrate – Sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che il comma 184 della Legge di stabilità 2016 non costituisce una disposizione autonoma. Al contrario, esso richiama espressamente l’intero quadro normativo dei premi di produttività, inclusi i limiti economici previsti per l’accesso all’agevolazione. In altre parole, la possibilità di scegliere tra denaro e benefit è parte integrante dello stesso regime fiscale e non può essere scissa dalle sue regole generali.

Seguendo questa logica, il nuovo limite di 5.000 euro deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, a prescindere dalla forma in cui vengono erogati. Non avrebbe senso, infatti, applicare un tetto differenziato a seconda della scelta operata dal lavoratore, poiché ciò incrinerebbe l’unità e la coerenza del sistema normativo.

Di conseguenza, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potrà ricevere fino a 5.000 euro in denaro, beneficiando dell’imposta sostitutiva ridotta all’1%, oppure potrà scegliere di convertire, in tutto o in parte, quella stessa somma in benefit aziendali. In questo secondo caso, i valori non concorreranno a formare il reddito del dipendente nei limiti previsti dal Tuir, mantenendo comunque come riferimento il tetto complessivo di 5.000 euro.

Pertanto, come specificato in conclusione dall’ente, le indicazioni operative già fornite con le circolari numeri 5/2024, 23/2023, 5/2018 e 28/2016 restano pienamente valide, in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo vigente.

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