Entrate: Codice della Crisi, al via la consultazione sulla bozza di circolare.

L’Agenzia delle entrate apre la consultazione sulla bozza di circolare relativa alla Parte I del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII, Dlgs n. 14/2019). Entro il 20 maggio sarà possibile inviare osservazioni e contributi. Per partecipare alla consultazione bisogna scrivere all’indirizzo email dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it, seguendo lo schema “tematica/paragrafi/osservazioni/contributi”. Nel dettaglio, la bozza di circolare riguarda esclusivamente gli aspetti che coinvolgono l’Agenzia delle entrate negli istituti disciplinati dal Codice, chiarendo le criticità relative ad alcuni aspetti specifici della disciplina. In particolare nel documento di prassi vengono esaminate:

  • la possibilità di falcidiare l’Iva in sede di accordo transattivo all’interno della procedura di composizione negoziata (articolo 23, comma 2-bis)
  • la definizione dei debiti oggetto di transazione fiscale
  • la fissazione del termine entro cui devono concludersi le trattative, prorogabile una sola volta
  • le modalità di presentazione della proposta di pagamento parziale/dilazionato di tributi, contributi (in caso di accordo con gli enti previdenziali) e accessori
  • il tasso legale applicabile agli interessi sui debiti tributari definiti secondo le procedure previste dal codice
  • gli scenari legati alla finestra di voto del Tribunale, per evitare che le tempistiche comprimano il diritto dell’Agenzia a una valutazione informata
  • il perimetro di applicabilità della dilazione.

La circolare in consultazione, dal titolo I nuovi istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza “Parte I”, rappresenta il primo step di un percorso più ampio di condivisione nei confronti di stakeholder e altri soggetti coinvolti. In un secondo momento, infatti, verranno poste in consultazione pubblica altri istituti del codice, in particolare la disciplina del sovraindebitamento (Parte II); gli accordi di ristrutturazione; il concordato preventivo (Parte III) e, infine, la liquidazione giudiziale e istituti residuali (Parte IV).

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