Una società italiana priva di una stabile organizzazione all’estero è tenuta a tassare in Italia l’intero valore della produzione, incluso quello generato fuori dai confini nazionali. In tale scenario, i costi per il personale assunto in Italia a tempo indeterminato, anche se impiegato all’estero, risultano pienamente deducibili ai fini IRAP. Questa possibilità rientra nella deduzione generale stabilita dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997 (Decreto IRAP). Tuttavia, l’agevolazione è subordinata a due condizioni essenziali: l’effettiva inerenza del costo all’attività d’impresa e la reale assenza di una stabile organizzazione in territorio estero.
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate – Con la risposta n. 95/2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la situazione di una società italiana che impiega il proprio personale dipendente a tempo indeterminato presso vari Paesi, sia europei sia extraeuropei. Nonostante l’attività operativa si svolga fuori dall’Italia, l’impresa non dispone di sedi fisse o strutture configurabili come stabili organizzazioni all’estero; pertanto, il personale rimane inquadrato sotto il profilo giuridico e contributivo nel sistema italiano.
Il meccanismo di calcolo e la “presa diretta” – Per le società di capitali, la base imponibile IRAP si determina secondo il principio della “presa diretta” dal bilancio, basandosi sulle voci del conto economico previste dal Codice Civile. Sebbene il costo del personale sia generalmente escluso dal calcolo, l’articolo 11 introduce una deroga fondamentale: la deduzione integrale del costo per i dipendenti assunti a tempo indeterminato. Si tratta di una norma di carattere generale, volta a semplificare il sistema e applicabile alla totalità dei lavoratori stabili.
Il nodo dell’articolo 12 e il principio di inerenza – Il dubbio interpretativo nasceva dal coordinamento con l’articolo 12 del medesimo decreto, che disciplina il valore della produzione svolta all’estero. La norma prevede che, in presenza di una stabile organizzazione oltre confine, la quota di produzione a essa riferibile venga esclusa dalla base imponibile italiana. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di una struttura stabile all’estero, non trova applicazione l’articolo 12, bensì le regole ordinarie degli articoli 5 e 11. Di conseguenza:
- L’intero valore prodotto all’estero concorre alla formazione del reddito in Italia.
- I costi sostenuti per generare tale valore (inclusi quelli del personale) seguono il principio di inerenza, essendo direttamente collegati a ricavi tassati in Italia.
Conclusioni – La formulazione attuale dell’articolo 11 consente ad oggi la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato senza distinguere il luogo geografico in cui la prestazione viene eseguita. Qualora l’attività estera non sia incardinata in una stabile organizzazione, l’impresa può dedurre l’intero costo del personale impiegato fuori dai confini nazionali, garantendo così la coerenza tra ricavi imponibili e costi deducibili.

