Con l’ordinanza n. 7711 del 30.03.2026, la Cassazione afferma il principio secondo cui “l’adibizione per il 10% del tempo lavorativo a mansioni inferiori per oltre 10 anni sia assai significativa, e non possa essere giudicata qualitativamente marginale ovvero occasionale”.
Il fatto affrontato
L’infermiere, deducendo di aver svolto per tutta la durata del rapporto (da dicembre 2006 a gennaio 2018) anche mansioni inferiori di carattere igienico-domestiche-alberghiere, ricorre giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla dequalificazione subita.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda e, ritenendo l’incidenza delle mansioni inferiori svolte in ciascun turno di lavoro attestabile nella misura del 10%, riconosce al medesimo un risarcimento del danno pari al 10% della retribuzione media netta percepita nel periodo di causa.
L’ordinanza
La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che le stesse siano marginali, ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza.
Per la sentenza, infatti, il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola – sul piano qualitativo che è quello che rileva – il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità.
Secondo i Giudici di legittimità, in altre parole, l’assegnazione alle mansioni inferiori non può che avvenire, non solo assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all’inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti.
Non rilevando tali circostanze nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società e conferma la debenza del richiesto risarcimento del danno.

