Informativa annuale obbligatoria sui rischi generali e specifici connessi al lavoro in smart working e nuovi profili di responsabilità penale per i datori di lavoro che non provvedono alla sua consegna. Da oggi, 7 aprile 2026, entra ufficialmente in vigore il rafforzamento degli obblighi in materia di salute e sicurezza per il lavoro agile previsto dalla Legge annuale sulle piccole e medie imprese. Con l’art. 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, il legislatore interviene su un tema che negli ultimi anni ha assunto grande rilevanza organizzativa per le aziende: la gestione degli obblighi di sicurezza quando il lavoro è svolto da remoto al di fuori dei locali aziendali.
La crescente diffusione del lavoro agile, disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, ha infatti reso evidente l’esigenza di ripensare le tradizionali coordinate della prevenzione, ancorate alla centralità del luogo fisico di lavoro. Nel momento in cui la prestazione lavorativa si svolge al di fuori dei locali rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, la tutela non può più essere costruita secondo schemi riconducibili alla vigilanza del datore di lavoro, ma deve fondarsi sulla responsabilizzazione del lavoratore, sulla sua informazione , nonché sulla cooperazione attiva delle parti.
Il quadro normativo previgente – Sono passati ormai dieci anni da quando il cd. Jobs Act degli autonomi (Legge 22 maggio 2017, n. 81) ha introdotto ufficialmente il lavoro agile. Già allora, l’articolo 22 della norma stabiliva un obbligo preciso per il datore di lavoro: consegnare al lavoratore e al rappresentante per la sicurezza (RLS) un’informativa scritta che indicasse chiaramente i rischi per la salute e la sicurezza legati a questa modalità di lavoro.
Tuttavia, inizialmente, la mancata consegna di questo documento non prevedeva sanzioni . In caso di omissione, il datore di lavoro non rischiava conseguenze penali — a differenza di quanto avviene per altri obblighi di prevenzione — ma restava esposto “solo” a una responsabilità civile in caso di infortunio o a segnalazioni legate al D.Lgs. 231/2001.
È proprio per colmare questo vuoto normativo e rafforzare il sistema di tutele che è intervenuta la recente Legge 11 marzo 2026, n. 34.
Per il datore di lavoro l’obbligo è sanzionato – La lettera a) dell’art. 11 della Legge n. 34/2026 inserisce all’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il comma 7-bis, il quale prevede che “ per l’attività lavorativa prestata in modalità agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare con quelli che attengono all’utilizzo di videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.”
La novità del 2026 non modifica radicalmente il quadro normativo ma rafforza la funzione sostanziale dell’ informazione, quale strumento principale per trasmettere al lavoratore la reale consapevolezza dei rischi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Da un lato, per assicurare un livello elevato e sostanzialmente conforme alla disciplina vigente in materia, la lett. A) dell’ art. 11 della Legge n. 34/2026 introduce l’obbligo di aggiornare e consegnare con cadenza annualeun’informativa scritta ai lavoratori, che includa non solo i profili tradizionali del rischio videoterminali, ma anche gli aspetti ergonomici, il tecnostress, la difficoltà di disconnessione e l’uso corretto di dispositivi mobili e portatili.
Dall’altro, la lett. b) del medesimo articolo interviene sull’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, rafforzando l’effettività dell’obbligo informativo mediante il suo inserimento tra le fattispecie sanzionatorie punite con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Ne emerge un’impostazione che mira a tradurre l’intervento normativo in prassi aziendali concrete, coerenti con il principio per cui, anche nel lavoro agile, la sicurezza sul lavoro deve essere effettiva, aggiornata e attinente alle condizioni reali di svolgimento della prestazione. In questa prospettiva, l’informativa annuale non rappresenta una mera raccomandazione, ma un obbligo giuridico per il datore di lavoro, il cui inadempimento assume rilievo sia sul piano prevenzionistico che penale.
Dall’informativa stessa, d’altronde, discendono obblighi anche per il lavoratore, chiamato a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, con possibili profili disciplinari e sanzioni penali ex art. 59 del D.Lgs. n. 81/2008 ove ciò non avvenga.

