Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2026, il DL 27 marzo 2026 n 38, con disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
Tra le disposizioni contenute nel decreto legge, sono presenti alcune novità in materia di lavoro:
Impatriati – L’ articolo 2 del Decreto aggiorna il coordinamento delle norme relative al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2027. La norma non interviene sulla struttura del beneficio, ma sul sistema dei richiami legislativi rilevanti ai fini dell’ accesso. Continua quindi a persistere il sistema a doppio binario che vede coesistere da un lato il regime previgente regolato dall’ art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 per i trasferimenti fino al 2023, dall’ altro il nuovo regime dell’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 applicabile ai trasferimenti dal 2024. In virtù dell’ integrazione al comma 154 della Legge n. 232/2016 viene precisato che il il regime fiscale dei neo-residenti disciplinato dall’articolo 24 bis del Tuir non è cumulabile né con il nuovo regime degli impatriati disciplinato dal Dlgs 209/2023, né con il preesistente regime previsto dal Dlgs n. 147/2015.
Ritenuta sulle provvigioni – L’articolo 6 interviene sulle nuove regole relative alla ritenuta sulle provvigioni maturate nell’ambito dei rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. La disciplina, introdotta dalla legge di bilancio 2026 e inizialmente prevista in applicazione dal 1° marzo 2026, viene posticipata al 1° maggio 2026.
Premi atleti dilettanti – L’ art. 9 del Decreto fissa una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i premi corrisposti agli atleti dilettanti nell’ambito delle manifestazioni sportive. Dal 28 marzo, data in cui entra in vigore il Decreto, al 31 dicembre 2026 le somme inferiori a 300 euro complessivi non sono soggette alla ritenuta prevista dal Dpr n. 600/1973. Se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
Debiti contributivi – L’art. 14 del Decreto interviene sul costo delle rateizzazioni contributive, riducendo la maggiorazione applicata al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea ai fini del calcolo degli interessi per la dilazione e differimento dei versamenti. Viene modificato il primo comma dell’art. 13 del DL 402/1981, convertito dalla Legge n. 537/1981, riducendo da 6 a 2 punti percentuali la maggiorazione da applicare al tasso di interesse.


