Entrate: Impatriati, agevolazione anche in caso di continuità del rapporto

Con la entrate risposta n. 82/2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio indirizzo in merito al riconoscimento del regime agevolativo rivolto ai lavoratori impatriati anche in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dipendente con un datore estero con lavoro da remoto in Italia . Resta fermo che per accedere al regime agevolativo devono essere soddisfatte le ulteriori condizioni poste dalla normativa.

L’ Agenzia precisa che la continuità del rapporto di lavoro con il datore estero non costituisce causa ostativa all’agevolazione, rilevando invece che l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente in Italia e che il lavoratore abbia maturato il periodo minimo di residenza all’estero richiesto. Il beneficio decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza e per i quattro successivi.

Per quanto concerne la misura dell’agevolazione, in presenza di figli minori residenti in Italia durante il periodo di fruizione, il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 40 %, anche se i figli sono rientrati in Italia prima del lavoratore.

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