Tribunale di Trani: Antisindacale il cambio di CCNL senza accordo con i sindacati

La recente pronuncia del Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, sentenza n. 622 dell’11.03.2026,  affronta il tema del cambio di contratto collettivo e i limiti alla libertà delle scelte imprenditoriali derivanti dal rispetto delle prerogative sindacali. 

Secondo il giudice, il recesso da un CCNL e l’adozione di un diverso contratto collettivo, se attuati senza un effettivo confronto con le organizzazioni sindacali, mediante una mera comunicazione formale, possono integrare una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

La decisione valorizza il principio di leale cooperazione nelle relazioni sindacali, affermando che l’informazione meramente formale non è sufficiente quando la decisione datoriale incide sull’assetto della contrattazione collettiva.

Nel caso concreto, un’azienda operante nel settore dei call center e dell’IT aveva deciso di abbandonare il CCNL Telecomunicazioni per applicare il CCNL BPO. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto irrilevante il fatto che la società avesse preventivamente informato le organizzazioni sindacali e si fosse resa disponibile al confronto senza un accordo, considerato un presupposto imprescindibile.

La decisione si fonda anche sulla funzione che l’ordinamento attribuisce ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, i quali svolgono un ruolo privilegiato, ad esempio nella regolazione della flessibilità del lavoro (art. 51 D.Lgs. 81/2015). Nel caso esaminato, il nuovo CCNL prevedeva una disciplina peggiorativa (in tema di contratti a termine, part-time, somministrazione), in contrasto con tale funzione.

Inoltre, il giudice evidenzia che la sostituzione di un CCNL “leader” con uno privo della medesima rappresentatività mina il sistema di selezione della rappresentanza sindacale e favorisce fenomeni di dumping contrattuale, che l’ordinamento intende invece prevenire proprio attraverso il riconoscimento del ruolo centrale delle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Nella sentenza, il giudice del lavoro, evidenzia che i sindacati che firmano il contratto Asstel (i tre confederali insieme all’Ugl) coprono oltre 130.000 lavoratori e 1.300 aziende. Al contrario la Cisal, pur essendo una confederazione riconosciuta e legittimata a stipulare contratti collettivi, risultava strutturalmente minoritaria nel comparto di riferimento, con una presenza elettorale e associativa residuale rispetto alle organizzazioni sindacali opposte, come dimostrato da una pluralità di dati convergenti:

  • Assenza o marginalità pressoché totale nelle elezioni RSU del settore;
  • Percentuali di consenso minoritarie, pari allo 0,46%;
  • Assenza all’interno della società opponente alla data della migrazione contrattuale;
  • Mancata partecipazione significativa alla contrattazione collettiva di settore;
  • Assenza o marginalità negli organismi istituzionali settoriali.

Nella sentenza viene sottolineato che: “La questione della rappresentatività delle associazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti collettivi posti a raffronto assume rilievo dirimente nel presente giudizio, poiché la contestata condotta datoriale si inserisce in un contesto normativo e ordinamentale nel quale la rappresentatività comparata costituisce criterio selettivo essenziale.” 

E ancora: “La nozione di rappresentatività comparata non può essere intesa in senso meramente formale, né ridotta al solo dato della stipulazione di un contratto collettivo, ma richiede una valutazione complessiva e sostanziale, fondata su una pluralità di indici», nei quali la Cisal non rientra. Va aggiunto che in questa causa la stessa Asstel, firmataria del contratto leader del settore richiamato nella sentenza, era schierata in accordo con i sindacati dei lavoratori.”

 

 

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