INL: Geolocalizzazione guardie giurate, nuovi chiarimenti sull’ accordo sindacale L. 300/1970

La procedura di garanzia prevista dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) trova applicazione anche per i sistemi di geolocalizzazione e georeferenziazione installati dagli istituti di vigilanza, al fine di garantire un idoneo sistema di comunicazione radio tra la centrale operativa e le guardie giurate?  La risposta non è scontata. Per la vigilanza privata, infatti, trova applicazione il D.M. n. 269/2010, che disciplina i requisiti minimi organizzativi e di qualità degli istituti, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per l’esecuzione dei servizi da parte delle guardie giurate.

Tale fonte di rango regolamentare stabilisce l’obbligatorietà di determinati sistemi tecnologici per alcuni ambiti di attività. Questo obbligo normativo potrebbe teoricamente far scattare l’esonero previsto dall’art. 4, comma 2, della Legge 300/1970, qualora il GPS venisse considerato uno “strumento di lavoro” indispensabile per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito un riscontro al riguardo con la nota n. 1511/2026

In via generale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, i presupposti per un lecito utilizzo di sistemi tecnologici dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori sono riconducibili esclusivamente a esigenze organizzative e produttive; sicurezza del lavoro; tutela del patrimonio aziendale “. In questi casi, l’installazione è subordinata alla stipula di un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali (RSA/RSU) o, in loro assenza, alla previa autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.  Il successivo comma 2 dell’ art. 4 esonera da tale procedura le aziende quando i dispositivi costituiscono “strumenti di lavoro”  utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. 

Tenuto conto che la geolocalizzazione è richiesta solo per specifiche attività e che la medesima fonte regolamentare prevede procedure alternative (come l’attivazione di centrali operative distaccate), l’Ispettorato conclude che gli obblighi derivanti dal D.M. n. 269/2010 non esonerano gli istituti di vigilanza dagli adempimenti previsti dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Di conseguenza, il GPS installato sui veicoli o sui dispositivi in dotazione alle guardie giurate resta uno strumento di controllo a distanza. La società non può invocare l’esonero basandosi su ragioni organizzative o di sicurezza, nonostante questi sistemi garantiscano effettivamente interventi più tempestivi e una migliore qualità del servizio. Tali finalità, pur essendo rilevanti, non sono sufficienti per escludere la necessità dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione amministrativa.

Anche se la nota si concentra sugli aspetti lavoristici, non va dimenticato che l’utilizzo di sistemi GPS comporta specifici adempimenti anche sotto il profilo della privacy (GDPR). In particolare, è necessario effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA); fornire un’adeguata informativa ai lavoratori e rispettare i principi di minimizzazione e proporzionalità, con una gestione rigorosa dei tempi di conservazione dei dati raccolti. 

Il caso affrontato è del tutto analogo a quello considerato nella nota n. 831/2026 per la geolocalizzazione dei veicoli adibiti a trasporto di rifiuti pericolosi. Anche in quest’ultimo caso una fonte secondaria stabilisce la geolocalizzazione come requisito di idoneità tecnica imprescindibile per le aziende di settore.

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