Entrate: Fondi pensione, copertura degli oneri amministrativi fuori dall’imponibile.

Con la Risposta n. 3/2026 l’Agenzia fa luce sul corretto trattamento fiscale della voce presente nel bilancio dei fondi pensione “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”, ai fini della corretta applicazione dell’ imposta sostitutiva del 20 %, applicata sul risultato netto maturato dai fondi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005.

In linea con le indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nella voce  confluiscono i contributi versati dagli aderenti a copertura di spese amministrative, risultati poi eccedenti rispetto al fabbisogno corrente.

In considerazione della natura contributiva di tali somme, l’Agenzia conferma che il ”Risconto contributi per oneri amministrativi” è fuori dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva (articolo 17 del Dlgs n. 252/2005). Rileva inoltre che, affinché non si verifichi un abuso della norma, l’ammontare del risconto, secondo le indicazioni Covip, dovrà essere pari ai costi che sono stati preventivati a budget ma non sono stati effettivamente sostenuti.

Tali circostanze dovranno essere indicate nella nota integrativa e rese note agli aderenti con apposita comunicazione in cui viene chiarita la motivazione dello scostamento.

 

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