Cassazione – Alle controversie derivanti dalla contestazione di pretese contributive degli Enti previdenziali non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22719 del 28 settembre 2017, ha ricordato che alle controversie in materia di omissioni contributive, attivate nei confronti di Enti previdenziali, si applicano le norme processuali, di cui agli artt. 442 e seguenti c.p.c., proprie delle “Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie”.

Da ciò la Corte, conformemente a precedente decisioni, ha tratto la conseguenza dell’ inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali (l. n. 742/1999) alle controversie in materia di omissioni contributive

 

a cura di Fieldfisher

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