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INL – Nota n. 2283 del 23.03.2017: Ritardata o mancata assunzione di persone con disabilità; diffida a regolarizzare ex art. 13 d.lgs. 2004 e convenzione ex art. 11 della L. 68/1999.


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Come è noto, in caso di constata inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo, gli ispettori (e altresì gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria), che rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, diffidano i trasgressori a regolarizzare le inosservanze materialmente sanabili, con possibilità di procedere a pagamenti ridotti rispetto all’importo della sanzione.

A sua volta, l’art. 15, comma 4, della l. n. 68/1999 stabilisce che, laddove siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, è tenuta a versare una sanzione che la stessa disposizione quantifica e, contemporaneamente, definisce di carattere amministrativo.

Tale sanzione è sicuramente diffidabile ex art. 13 , come è previsto espressamente dal comma 4-bis del predetto art. 14. Lo stesso comma 4-bis, tuttavia aggiunge che la diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo che non sia stata osservata, la presentazione agli uffici del collocamento mirato della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici. Anche per questo, la nota n. 2283/2017 dell’Ispettorato nazionale del lavoro giunge alle seguenti conclusioni:

a)una volta che c’è stata la diffida le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono “la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione” o “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”. La convenzione è uno strumento utilizzabile solo prima dell’intervento ispettivo;

b) la diffida, che deve legare la possibilità di ridurre la somma altrimenti dovuta come sanzione alla regolarizzazione, deve avere ad oggetto la presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica ovvero la stipula del contratto di lavoro con il disabile inviato dall’ufficio.

 

Fonte: INL