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INPS – Circ. n. 56 del 12.04.2021 : Legge di Bilancio - Esonero contributivo totale per assunzioni dei giovani


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Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto, un esonero contributivo nella misura del 100% per le nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani con età inferiore ai 36 anni di età, che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato neanche con altri datori di lavoro . 

Con la circ. n. 56 del 12.04.2021 , l’ INPS fornisce prime indicazioni riguardo l’ambito di applicazione, i requisiti e le condizioni di spettanza dell’ incentivo, in attesa che la Commissione UE autorizzi il beneficio contributivo in deroga alla disciplina ordinaria in materia di aiuti di stato. 

L’ agevolazione si pone come una misura ulteriore e aggiuntiva rispetto all’esonero parziale per l’ assunzione di giovani under 30 con contratto a tutele crescenti previsto dalla Legge di Bilancio 2018 ( L. 205/2017 ).

Destinatari dell’agevolazione sono i datori di lavoro privati a prescindere dalla natura imprenditoriale. Sono compresi i datori di lavoro del settore agricolo, gli enti pubblici economici. Vengono esclusi gli enti della PA ex D.Lgs. 165/2001 e le imprese del settore finanziario

Tipologie contrattuali incentivate sono i contratti a tempo indeterminato e le eventuali trasformazioni dei contratti a tempo determinato effettuate nel biennio 2021 – 2022 anche in somministrazione, di soggetti con età uguale o inferiore a 35 anni e 364 giorni. Sono espressamente esclusi i rapporti di apprendistato ; lavoro domestico, intermittente, occasionale e a chiamata.

Il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione. Per cui se il lavoratore, per il quale è già stata fruita l’agevolazione viene riassunto, per il nuovo rapporto l’agevolazione è riconosciuta per i mesi residui spettanti. 

Per quanto concerne entità e durata dell’ agevolazione , l’esonero è previsto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime dalla Legge di Bilancio 2018, pari al 50 per cento e a 3.000 euro su base annua). La durata è innalzata a 48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). 

Nonostante l’innalzamento dell’età del lavoratore renda in apparenza l’incentivo maggiormente fruibile, tutta una serie di condizioni fanno si che in concreto la concessione del beneficio sia subordinata ad una serie di vincoli stringenti giustificati dalla deroga alla normativa in materia di aiuti di stato.

Fermo restando il limite di età dei 36 anni del lavoratore mai occupato a tempo indeterminato, c’è da tenere conto che : 

• i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Qui l'INPS segnala che la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2021 circoscrive la condizione che legittima la fruizione dell’esonero all’ unità produttiva, diversamente da quanto previsto nella legge di Bilancio 2018;

• i datori di lavoro non devono procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Anche sotto tale profilo, si evidenzia la differenza di disciplina rispetto alla Legge di Bilancio 2018 nella parte in cui, limita ai soli 6 mesi successivi all’assunzione il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero parziale.

Alle condizioni summenzionate si aggiungono ovviamente il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione definiti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015. 

Fonte: INPS - Circ. n. 56 del 12.04.2021