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INPS– Circ. n. 43 del 20.03.2019: disciplina del reddito di cittadinanza


direzione generale inps
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Con la circ. n. 43 del 20.03.2019, l’INPS illustra la disciplina del reddito di cittadinanza contenuta nel DL 28 gennaio 2019, n. 4. La circolare sottolinea innanzitutto il carattere poliedrico e multifunzionale del Reddito di Cittadinanza, che costituisce al contempo una misura innovativa di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

La richiesta del reddito di cittadinanza: La circ. n. 43 del 20.03.2019 ricorda che il reddito di cittadinanza può essere richiesto dopo il quinto giorno del mese. La richiesta può essere inoltrata recandosi di persona presso le sedi territoriali INPS o CAF convenzionati. In alternativa l’istanza può essere presentata in modalità telematica accedendo con credenziali SPID sul portale www.redditodicittadinanza.gov.it. A seguire, entro dieci giorni dall’inoltro della richiesta, dovranno essere trasmessi i documenti a richiesti. Dal canto suo, l’INPS verificherà entro i successivi cinque giorni lavorativi il possesso dei requisiti. La domanda verrà così definita entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Individuazione dei requisiti: Il DL 28 gennaio 2019, n. 4 ha definito una vasta gamma di requisiti per limitare l’accesso alla prestazione. La circolare n. 43 del 20.03.2019 indica, dunque, la nozione di nucleo familiare da prendere a riferimento per la disciplina del reddito; i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno e, infine, i requisiti reddituali -patrimoniali oltre che quelli relativi al godimento di beni durevoli ( autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni di diporto ).

Casi di incompatibilità: Il reddito di cittadinanza è incompatibile con i nuclei familiari che hanno al proprio interno componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni. Il beneficio in commento risulta invece compatibile con il godimento delle Naspi. Inoltre il reddito di cittadinanza consente lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare. 

Nel caso di svolgimento di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, la comunicazione del reddito deve essere effettuata in applicazione del principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all'atto della domanda.

Erogazione del beneficio: La circ. n. 43 del 20.03.2019 specifica come può essere impiegato l'importo erogato e definisce le penalizzazioni nel caso in cui il beneficio concesso non sia stato interamente speso. L'importo del beneficio verrà decurtato il mese successivo dell'ammontare di beneficio non speso nel limite del 20% del beneficio erogato.

Variazioni del nucleo familiare: In caso di variazione del nucleo familiare sarà necessario presentare una DSU aggiornata entro due mesi dal beneficio. Il beneficiario è, inoltre obbligato a comunicare, nel termine di 15 giorni ogni variazione dei requisiti patrimoniali tali da far perdere il diritto al beneficio.

Finanziamento e monitoraggio:  La misura è finanziata per il 2019 con 5.894 milioni di euro; con 7.131 milioni di euro per il 2020; con 7.355 milioni di euro per il 2021 e con 7.210 milioni di euro per il 2022. L'INPS dovrà monitorare le erogazioni del Reddito e dei relativi incentivi. Qualora l'ammontare degli accantonamenti per gli oneri futuri raggiunga il 90 % delle risorse disponibili per ciascun anno, l'INPS sarà tenuta ad inviare una comunicazione al Minsitero del Lavoro e al Ministero dell'Economia e Finanze.

Ovviamente laddove le risorse dovessero terminare, verrà disposta la sospensione di nuove erogazioni. La sospensione perdurerà sino all'emanazione del decreto ministeriale ( da adottarsi entro 30 giorni dall'esaurimento delle risorse ) con il quale verrà rimodulato l'ammontare del beneficio

Fonte: INPS – Circ. n. 43 del 20.03.2019