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Reddito di cittadinanza - le disposizioni nel DL 28 gennaio 2019, n. 4


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Con la Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28.01.2019 è stato pubblicato il tanto atteso decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019 recante “ Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni “, il DL 28 gennaio 2019, n. 4

L’iter attuativo prevede ora che siano il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia, seguiti da INPS, ANPAL e Comuni ad emanare i provvedimenti attuativi delle disposizioni di seguito riportate.

Guarda le slide di presentazione del Ministero del Lavoro oppure consulta il dossier del centro studi del Senato riguardante il DL 28 gennaio 2019, n. 4.

Art. 1 – DEFINIZIONE:

Il DL 28 gennaio 2019, n. 4 istituisce, a decorrere dal 1° aprile 2019, il Reddito di cittadinanza definito come:

“…misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione , alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro…”.

Art. 2 – BENEFICIARI:

In quanto misura di contrasto alla povertà, il DL 28 gennaio 2019, n. 4 ha previsto in una prima fase di attuazione dei requisiti di accesso molto stringenti, anche in ragione del necessario contingentamento delle spese. Il reddito di cittadinanza può essere richiesto da quei nuclei familiari in possesso cumulativamente di alcuni requisiti riconducibili alla cittadinanza e al soggiorno, al reddito e al patrimonio:

1)Requisiti di cittadinanza e soggiorno ( comma 1°, lett. a ):

• In possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

• Residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;

2)Requisiti reddituali e patrimoniali ( comma 1°, lett. b ):

ISEE inferiore a 9.360 euro. Ai fini del calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente il DL 28 gennaio 2019, n. 4 al precisa che i coniugi separati o divorziati permangono nello stesso nucleo familiare anche qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione ( lett. a, comma 5° ). Inoltre, in merito alla composizione del nucleo familiare, viene precisato che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo genitoriale esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli ( lett. b, comma 5° ).

• Valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

• Valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di euro 6.000 con incrementi di 2.000 euro per ogni componente del nucleo successivo al primo, con un massimale di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo, in aggiunta ai 5.000 per ogni componente familiare con disabilità.

• Valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). La predetta soglia viene incrementata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo richiedente risieda in abitazione in locazione, coma da dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE ( DSU ). Per la Pensione di cittadinanza la soglia è invece innalzata a 7.560.

3)Autoveicoli; Motoveicoli e Imbarcazioni di diporto ( comma 1°, lett. c ):

• Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente. L’esclusione opera anche per le navi e le imbarcazioni da diporto.

4) Gli esclusi ( comma 3° ):

• Il DL 28 gennaio 2019, n. 4 stabilisce che non hanno diritto al Reddito di cittadinanza i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Il godimento della NASpi e di altre forme di sostegno al reddito non pregiudicano la percezione del reddito di cittadinanza.

Art. 3 - L’IMPORTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA:

L’importo non potrà essere inferiore a 480 euro annui, nè superiore alla soglia di 9.360 euro annui formati da due componenti. La prima da un’integrazione al reddito familiare di importo massimo pari a 6.000 euro ed una seconda destinata ai nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione equivalenti ad un rimborso del canone pari a 3.360 euro.

Il reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quella della richiesta, per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi.

Art. 4 – IL PATTO PER IL LAVORO E I PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE:

L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro ( DID ) da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare. Viene rilasciata tramite l’apposita piattaforma digitale o tramite gli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso gli stessi Centri per l’Impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

Entro il predetto termine il Centro per l’impiego sarà tenuto a convocare il richiedente per stipulare il Patto per il Lavoro, che assume le caratteristiche in tutto al patto di servizio personalizzato già previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 150/2015. Il patto rappresenta un contratto con il quale il richiedente e il CPI stabiliscono reciproci obblighi:

a) collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare: svolgere ricerca attiva del lavoro; accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialita'.

Il Patto di Inclusione Sociale rappresenta al pari del Patto per il Lavoro un progetto personalizzato che include, oltre l’accompagnamento al lavoro, anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.

Una volta stipulato il Patto per il Lavoro o il Patto di Inclusione Sociale, l’interessato sarà obbligato ad accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015 ( 100km di distanza dalla residenza nei primi sei mesi ovvero 250km oltre il sesto mese ). Inoltre il comma 9° integra i criteri di congruità dell’offerta di lavoro con ulteriori criteri che tengono conto oltre che del numero di offerte di lavoro rifiutate anche della durata di fruizione del beneficio.

Art. 5 – RICHIESTA DEL REDDITO DI CITTADINANZA:

Le richieste per il Reddito di Cittadinanza dovranno essere presentate per via telematica tramite il modulo di domanda che sarà predisposto dall’INPS. Il modulo, che dovrà essere predisposto dall’INPS entro trenta giorni dall’emanazione del decreto, rimanderà alla DSU del richiedente. Spetterà all’INPS verificare il possesso dei requisiti per l’accesso al Reddito sulla base delle informazioni contenute nei propri archivi.

Art. 7 – CASI DI DECADENZA:

E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando uno dei componenti il nucleo familiare:a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro; b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale; c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; d) non aderisce ai progetti del comune di residenza; e) non accetta almeno una di tre offerte congrue, ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile; f) in caso di dichiarazioni mendaci o in assenza di variazioni di reddito non comunicate che comportino un Reddito in misura maggiore rispetto a quello che sarebbe effettivamente spettato. La decadenza è retroattiva e comporta la restituzione delle somme percepite oltre alla reclusione sino a due anni.

Art. 8 – INCENTIVI PER L’IMPRESA E PER IL LAVORATORE:

Per i datori di lavoro che intendano procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza è previsto un esonero dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi INAIL.

L’ importo mensile è dato dalla differenza tra le 18 mensilità del Reddito e la somma già goduta dal beneficiario. L’importo, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità, potrà essere incrementato di una mensilità in caso di assunzione di donne e di soggetti svantaggiati. In caso di rinnovo dopo i 18 l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.

Inoltre è prevista la restituzione della somma percepita a titolo di incentivo nel caso in cui il beneficiario del Reddito di cittadinanza venga licenziato senza giusta causa o giustificato motivo.

Altro incentivo viene previsto nel caso in cui l’attività di collocamento venga realizzata da un soggetto accreditato privato ( ad es. un Agenzia interinale o ente di formazione che abbia stipulato un patto di formazione ). In tal caso l’esonero contributivo verrà spartito in misura eguale tra il datore di lavoro che ha assunto il beneficiario di Reddito di cittadinanza e l’ente accreditato che potrà fruire dell’esonero contributivo per i propri dipendenti.

In entrambi i casi l’importo massimo del beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi INAIL.

I precedenti incentivi vengono riconosciuti a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti ( art. 31, c. 1, lett. f) ) e nel rispetto degli altri criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015.

Altro incentivo viene riconosciuto al beneficiario di reddito di cittadinanza che decida di avviare un’attività autonoma entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito. In questo caso, in un’unica soluzione viene erogato un beneficio addizionale pari a sei mensilità del reddito, nei limiti di 780 euro mensili. 

Art. 9 – ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE:

Nella fase di prima applicazione, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Reddito di cittadinanza riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) graduato in funzione del profilo personale di occupabilita', da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati.

A pena di decadenza dal Reddito, entro trenta giorni dal riconoscimento dell’ assegno, il beneficiario del reddito dovrà scegliere il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati.

Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno spendibile solo presso centri per l’impiego o altri enti accreditati; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: a) affiancamento di un tutor; b) ricerca intensiva della nuova occupazione con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti; c) offerte di lavoro congrue.

Prevista la sospensione dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione nei confronti dei percettori di NASpi sino al 31 dicembre 2021. L'interruzione non inciderà sui percorsi già attivati 

a cura della Redazione