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INPS – Circ. n. 133 del 24.11.2020 : Esonero contributivo totale per assunzioni stabili


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Con l’approvazione del regime di aiuti di Stato [Decisione C ( 2020 ) 8036 final del 16.11.2020], è operativo l’esonero contributivo totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, previsto agli art. 6 e 7 DL Agosto ( DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 ). 

L’INPS, con circ. n. 133 del 24.11.2020, ha offerto indicazioni sulla fruizione dell’esonero.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro. 

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino a un massimo di 3 mensilità.  

La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile pari a 671,66 euro ( 8.060,00/12 ) e per i rapporti cessati nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione.

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “DL104-ES”, reperibile sul sito www.inps.it, al seguente percorso “Accedi ai servizi” - “Altre tipologie di utente” - “Aziende, consulenti e professionisti” - “Servizi per le aziende e consulenti” - “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”.

Fonte: INPS - Circ. n. 133 del 24.11.2020