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INAIL – Circ. n. 6 del 26.02.2019: Assunzioni disabili – rimborsi - nuova procedura


disabile in carrozzina e barriere architettoniche
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Con la circ. n. 6 del del 26.02.2019, l’INAIL illustra le modifiche apportate alla procedura utilizzata dai datori di lavoro per ottenere il rimborso delle spese di interventi volti a consentire il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro o l’adeguamento delle postazioni di lavoro assegnate a lavoratori disabili.

La circ. n. 6 del 26.02.2019 è stata resa necessaria a seguito degli aggiornamenti apportati dalla Legge di Bilancio 2019 al “ Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa di disabili “. Il rimborso INAIL può raggiungere ora un importo massimo di 150.000 euro senza dover essere frazionato in distinte voci di spesa, fatto salvo soltanto il limite di 15.000 euro fissato per gli interventi di formazione.

La modifica apportata è solo una di quelle elencate dall’INAIL nella circ. n. 6 del 26.02.2019. Infatti:

Paragrafo da 1 a 4 – Vengono fornite istruzioni operative ad integrazione e modifica di quelle a suo tempo fornite con la circ. n. 51 del 30.12.2016. Queste riguardano: 

  1. Semplificazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro per la richiesta di rimborso;
  2. Disciplina dei casi di necessità e urgenza. I casi in cui il datore di lavoro sia costretto ad intervenire prima che si sia concluso l’ordinario procedimento di approvazione degli interventi;
  3. La disciplina dell’iter procedimentale dei casi in cui il datore di lavoro presenti un progetto condiviso con i lavoratori disabili;

Paragrafo 5 – Vengono indicate le modifiche apportate in ottica semplificativa alle modalità operative per la realizzazione del progetto di reinserimento elaborato dall’equipe multidisciplinare di I° livello.

Paragrafo 6 – In merito ai soggetti destinatari degli interventi, viene precisato che dovranno essere garantiti dall’Istituto a prescindere dal momento in cui si è verificato l’evento lesivo e dalla scadenza dei termini revisionali tutte le volte in cui sia rilevata una limitazione funzionale che ostacoli il reinserimento o l’integrazione lavorativa.

Paragrafo 7 - La circ. n. 6 del 26.02.2019 fornisce prime indicazioni in merito al rimborso del 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro, destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati , per un periodo superiore all’anno ( novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 ).

Paragrafo 8 e 9 – Vengono illustrate alcune modifiche apportate alla modulistica

Fonte: INAIL - Circ. n. 6 del 26.02.2019