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Corte Costituzionale : incostituzionale la riforma dei tirocini del 2022


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Accogliendo il ricorso della Regione Veneto, con la sentenza n. 70/2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di uno dei capisaldi della riforma in materia di tirocini extra-curriculari introdotta con la Legge di bilancio 2022. 

La dichiarazione di incostituzionalità riguarda l'art. 1, comma 721, lett. a) della L. 234/2021, il quale  stabilisce che la Conferenza Permanente Stato Regione sia chiamata a definire, come già fatto in passato , le linee guida condivise in materia di tirocini  secondo i nuovi criteri ".... che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale" . 

Tirocini & Stage : le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2022  

La norma era stata impugnata con riferimento agli artt. 3, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, perché «invasiva della competenza legislativa regionale residuale nella materia “formazione professionale”, e, congiuntamente, lesiva dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione, perché predetermina rigidamente i criteri per la definizione delle linee guida, così “blindando” i contenuti dell'accordo fra i diversi livelli di governo»

I giudici della Corte hanno ritenuto fondata la questione promossa in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost. concernente l'assegnazione della competenze legislative residuali alle Regioni. 

La Corte, in particolare, ha sottolineato come la disposizione statale impugnata circoscriva l’applicazione dei tirocini a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa, rappresentando un indebita invasione della competenza regionale residuale in materia di "formazione professionale". 

Ciò, analogamente a quanto già affermato nella precedente sentenza n. 287/2012, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una disposizione statale che limitava la promozione dei tirocini extracurricolari unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. 

Fonte : Corte Costituzionale