Con la nota n. 320/2023, l' Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce il proprio parere sull'utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in relazione alle attività lavorative rese nell'ambito di un tirocinio formativo.
La normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea, consentendo anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-Ue di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all'inserimento lavorativo.
La legge, tuttavia, distingue l'ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra-Ue che si trova all'estero.
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Qualora il cittadino straniero sia già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), l’Ispettorato ritiene che sia ammissibile lo svolgimento di tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.
Parallelamente, lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un'attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l'espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi, che non costituisce rapporto di lavoro, i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ( 20 ore massimo di attività lavorativa a settimana, nel limite annuale di 1.040 ore - art. 14, comma 4, del Dpr 394/1999 ).
Fonte: INL