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Decreto flussi 2023 : per il datore di lavoro nuovo obbligo di verifica presso i CPI


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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il DPCM del 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto flussi) con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare. Il nuovo Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero, nonché della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale.

Tenuto conto dei fabbisogni evidenziati dal tessuto produttivo, è stato quindi previsto un incremento consistente rispetto agli ingressi programmati nel 2022 passati da 69.700 a 82.705 unità 

Importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro, verifichi, presso il Centro per l'Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti in Italia disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego, mediante un apposito modulo reso disponibile da Anpal ( Nota operativa Anpal sulle verifiche presso i Centri per l’impiego). 

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

  • il Centro per l'Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
  • il lavoratore segnalato dal Centro per l'Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
  • il lavoratore inviato dal Centro per l'Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro. 

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per: 

  • i lavoratori stagionali;
  • i lavoratori formati all'estero con con corsi finanziati dai fondi FAMI ed al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi. Per questi lavoratori sono previste quote riservate di ingresso (art. 23 D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286 - TU Immigrazione).

È stata inoltre confermata anche per il 2023 la procedura semplificata con la quale verranno esaminate le domande. 

In particolare il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd decreto milleproroghe art. 9, comma 2,) ha esteso anche al 2023 la competenza dei professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per l’assunzione di cittadini non comunitari residenti all’estero.

Si tratta di un importante novità, introdotta con il DL n.73/2022, in base alla quale, fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, la verifica dell’osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri viene demandata a professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) che dovranno rilasciare un asseverazione attestante la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa . Un ulteriore semplificazione è quella che esclude la presentazione dell'asseverazione nel caso in cui le domande di nulla osta al lavoro siano presentate, per conto dei loro associati, dalle associazioni datoriali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( l' Ispettorato ha fornito indicazioni in materia con la circ. n. 3 del 5.07.2022 ).

Altra importante novità di quest’anno, anche se in parte già sperimentata in occasione del decreto flussi 2021 è che, trascorsi trenta giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023.

Maggiori dettagli su tutte le novità introdotte e sulle procedure per la presentazione delle domande sono contenuti nella Circolare interministeriale n. 648 del 30.01.2023

Da ultimo il DL 10 marzo 2023 n. 20 recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”, ha introdotto ulteriori disposizioni tese al contrasto dei fenomeni di immigrazione irregolare. 

Con riferimento agli ingressi in Italia, il decreto legge introduce una programmazione numerica dei flussi a valenza triennale (2023-2025), modificando l’art 3 del Testo unico in materia di immigrazione che prevedeva una programmazione annuale. Al fine di gestire la situazione delle quote di ingresso nel triennio di riferimento, il Decreto Legge prevede l’eventuale emissione di ulteriori decreti . Da qui la possibilità, apparentemente ammessa, di valutare in base alle quote rese eventualmente disponibili in un secondo momento (per il tramite appunto dei citati ulteriori decreti) le richieste risultanti eccedenti i limiti numerici in corso. A questo proposito il decreto legge cita espressamente che “il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza”

Importante novità, è l’esclusione dal sistema delle quote di ingresso delle richieste che interessino stranieri residenti all'estero che abbiano completato le attività di istruzione e formazione di corsi di formazione riconosciuti dallo stato italiano, che saranno promossi dal Ministero del Lavoro. 

Volendo inasprire le pene, il decreto legge introduce il reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”, prevedendo la pena: 

  • da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone;
  • da 15 a 24 anni per morte di una persona;
  • da 20 a 30 anni per la morte di più persone.

In un'ottica di semplificazione, in caso di espulsioni disposte a seguito di condanna viene eliminata la necessità di convalida da parte del giudice di pace. 

Inoltre, è espressamente prevista la possibilità di adibire i lavoratori, in possesso del nulla osta, allo svolgimento di attività lavorativa “nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno”.

A partire dal 27 marzo 2023 sarà possibile trasmettere le istanze di nulla osta per il rilascio dei permessi di soggiorno rientranti nell'ambito di operatività dei flussi d'ingresso di lavoro.

Fonte: Min. Lavoro