Stampa

Regione Veneto ricorre alla Corte Costituzionale per la normativa sui tirocini


icona

Con D.G.R. n. 148/2022 la Giunta regionale di Regione Veneto ha autorizzato il proprio Presidente a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale per una serie di articoli della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), tra cui l’ articolo 1, comma 721 recante disposizioni in materia di tirocini. In particolare, la norma in questione prevede dei criteri da considerare ai fini dell’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per le nuove linee guida sui tirocini diversi da quelli curriculari.

La Regione Veneto, pur riconoscendo che alla base dell’introduzione della nuova disciplina debba essere raggiunto un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (entro il 30 giugno 2022), pone una questione di legittimità costituzionale dal momento che “i criteri previsti per la determinazione di tali linee guide sono idonei a limitare in modo cogente e irragionevole la competenza regionale esclusiva in materia di formazione professionale, con conseguente violazione dell’articolo 117, comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana”. 

Dal momento che la tecnica legislativa della Legge n. 234/2021 è pressoché identica a quella utilizzata nel 2012 con Legge Fornero, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Veneto è concentrata sul concetto giuridico di “criterio” e sull’invasività degli stessi sull’indiscussa competenza esclusiva regionale in materia di formazione professionale. 

Nell’ottica di contrastare l’uso distorto dei tirocini, art. 1, commi da 721 a 726, della Legge n. 234/2022 ha previsto nuovi e più stringenti criteri redazionali per le Linee guida di prossima approvazione, circoscrivendo l’utilizzo dei tirocini ai soggetti più bisognosi di formazione in quanto svantaggiati. La ratio dell’intervento non si ferma al contrasto degli abusi ma va oltre ed è da rintracciarsi nell’ intenzione di valorizzare e semplificare l’ apprendistato per renderlo “ il contratto principe di formazione e di inserimento nel mercato del lavoro “ , a scapito del diverso strumento in concorrenza del tirocinio extra-curriculare. 

Le recenti affermazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, rilasciate nell'ambito dell’indagine conoscitiva promossa dalla XI Commissione Lavoro al Senato sul tema " gli Strumenti di ingresso nel mercato del lavoro: stage, tirocinio, apprendistato" sembrano tracciare questo percorso. Secondo quanto riportato dal Ministro Andrea Orlando, i dati mostrano innanzitutto che i tirocini oggi vengono svolti prevalentemente nei confronti dei soggetti già qualificati, che quindi potrebbero essere assunti con veri contratti. Quello che accade, perciò, è che se il tirocinio può essere attivato per qualunque giovane, si sostituisce un vero contratto di ingresso, come l’apprendistato, con un tirocinio per giovani che spesso e volentieri hanno già le qualifiche per essere assunti. Ciò porta ad un deleterio meccanismo di turnazione degli stagisti che danneggia sia i giovani stessi sia la valorizzazione del capitale umano per il tessuto produttivo.

Dall’altra parte, l’Assessore Regionale al Lavoro Elena Donazzan ha ribadito una scelta legislativa e politica effettuata dalla Regione Veneto: «Il tirocinio in Veneto è un efficace strumento di inserimento lavorativo e con la limitazione ai soli soggetti svantaggiati, per i quali peraltro abbiamo tirocini dedicati, di fatto si escluderebbe una grande platea di beneficiari della misura, in prevalenza giovani, che verrebbero privati di un’importante canale formativo e di futuro inserimento occupazionale».

Fonte: Regione Veneto