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Laconsegna S.r.l.s. – Accordo quadro per i riders


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In applicazione di quanto previsto dall’ accordo integrativo stipulato in data 18.07.2018 ad integrazione del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni del 03.12.2017, al fine di disciplinare il rapporto di lavoro degli addetti alla distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli ( cd. Riders ), l’ azienda Laconsegna S.r.l.s., in previsione di un incremento del proprio organico, ha inteso stipulare un accordo quadro sperimentale per i riders. L’accordo aziendale ha valore nella Provincia di Firenze e potrà essere esteso successivamente all’intera Regione Toscana.

Per aziende come Laconsegna s.r.l.s. risulta imprescindibile la necessità di regolamentare in modo preciso e puntuale l’attività logistica e distributiva delle consegne a domicilio in ambito urbano di pasti preparati. Ad oggi la maggioranza delle imprese del settore affida a lavoratori denominati riders queste attività con cui vengono intrattenuti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nel panorama italiano , sono ormai ben note le contestazioni circa la genuinità delle predette collaborazioni coordinate e continuative, con conseguente rivendicazione della riqualificazione di siffatta tipologia di rapporto in subordinato a tempo pieno e indeterminato. Tali rivendicazioni sono sfociate in diverse pronunce della giurisprudenza di merito ( Tribunale di Torino, Tribunale di Milano e Corte d’Appello di Torino ) che seppur con differenti argomentazioni e tesi interpretative, hanno escluso la natura subordinata di siffatti rapporti di collaborazione, ammettendo il riconoscimento del medesimo trattamento economico e normativo previsto per i lavoratori subordinati. ( art. 2, c.1 del D.Lgs. n. 81/2015 – Collaborazioni organizzate dal committente ).

Laconsegna s.r.l.s. ha dunque avvertito come necessario concludere un accordo integrativo aziendale finalizzato a garantire a siffatto personale la migliore qualità del contratto di lavoro, contemperando tale necessità con l’esigenza di regolamentare alcune materie inerenti l’organizzazione del lavoro, con uno scopo ultimo di incrementare competitività aziendale e occupazione.

Attraverso la presente intesa, Laconsegna s.r.l.s. e le OO.SS. perseguono la finalità di far emergere forme di lavoro irregolare, posto che le normative vigenti non consentono di soddisfare quelle esigenze organizzative aziendali che prevedono prestazioni lavorative di breve durata seguite da periodi di interruzione anche duraturi. Di seguito vengono elencati i punti salienti del contratto aziendale Laconsegna s.r.l.s.:

Qualifica del rapporto: Il rapporto è esclusivamente di tipo subordinato ed afferente ai due accordi CCNL Merci Logistica e Spedizioni del 3.12.2017 e l’accordo integrativo sui riders del 18.07.2019. Inoltre le parti escludono espressamente il ricorso a cooperative per lo svolgimento del servizio di consegne a domicilio;
Orario di lavoro: L’orario di lavoro è pari a 39 ore settimanali, distribuibili in sei giorni e conguagliabile in 3 mesi. La durata massima settimanale non può superare le 48 ore. L’orario di lavoro giornaliero può variare da un minimo di 2 ore ad un massimo di otto nelle fasce orarie 11.30 – 15.00 e 18.30 – 23.30. Il predetto limite può essere esteso fino a 10 ore nel caso in cui il lavoratore sia adibito ad attività di magazzino; 
Tempi di consegna: Laconsegna s.r.l.s. ha voluto definire per ogni punto di ritiro del prodotto una suddivisione dell’area di consegna complessiva tenuta conto della distanza da percorrere.
Premi di risultato: Verrà riconosciuto un premio di risultato mensile che sarà pari alla differenza tra il lordo del compenso derivante dalle ore lavorate e il valore prodotto dall’applicazione di specifici coefficienti riportati in calce all’accordo.

Fonte: Laconsegna s.r.l.s.