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Cassazione: per la stipula ed il recesso dall’accordo aziendale non è richiesta la forma scritta


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Con la sentenza n. 2600 del 02.02.2018, la Cassazione ha affermato che in tema di contratto collettivo e di accordo aziendale vige il principio della libertà delle forme, con la conseguente possibile conclusione anche in forma orale o per fatti concludenti; libertà che concerne parimenti i negozi connessivi, quali il recesso unilaterale di una della parti stipulanti.

Il fatto affrontato

Alcuni lavoratori ricorrono giudizialmente contro la datrice di lavoro per richiedere il pagamento del premio previsto dagli accordi collettivi aziendali, passibili di tacito rinnovo annuale salva l’eventuale disdetta da comunicarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno. La Società si costituisce affermando di aver manifestato la propria disdetta dapprima verbalmente in una riunione tenutasi con le organizzazioni sindacali il 27 gennaio e successivamente per iscritto con lettera del 29 gennaio, pervenuta, però, ad una delle parti stipulanti il 3 febbraio, quindi oltre il temine previsto.

La sentenza

La Corte di Cassazione – ribaltando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello – ha affermato che il principio di libertà delle forme si applica anche in occasione della stipula dei contratti collettivi e degli accordi aziendali, andando ad incidere, altresì, sui negozi connessivi, quali il recesso unilaterale di una delle parti contraenti, esperibile perciò oralmente.

Per confortare la suddetta statuizione, la Suprema Corte fa perno sul consolidato principio dottrinario e giurisprudenziale in virtù del quale le norme secondo cui determinati contratti o atti devono essere posti in essere con una forma particolare sono di stretta interpretazione.

Pertanto, posto che non vi sono norme che richiedono la forma scritta per la conclusione di accordi collettivi, gli stessi possono essere realizzati anche verbalmente o per fatti concludenti; potendosi a ciò derogare mediante una eventuale pattuizione scritta precedentemente raggiunta dalle medesime parti stipulanti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1352 c.c.

Tale libertà della forma dell’accordo collettivo, secondo la sentenza in commento, concerne anche gli atti connessivi, quali il recesso unilaterale, negozio recettizio assoggettato, appunto, agli stessi vincoli formali prescritti per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento è finalizzato.

I Giudici di legittimità concludono, poi, sostenendo che la parte che eccepisce l’avvenuto recesso unilaterale ha l’onere, ex art. 2697, comma 2, c.c., di provare che ciò sia effettivamente avvenuto e che l’eventuale dichiarazione scritta del medesimo tenore abbia carattere confermativo e non innovativo rispetto alla volontà manifestata oralmente.

Sulla scorta di quanto sopra, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata dalla Società.

A cura di Fieldfisher