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Cassazione: indennità di vacanza contrattuale, l’accordo collettivo vincola anche i lavoratori appartenenti ai sindacati non firmatari?


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Con l’ordinanza n. 2446 del 25.01.2024, la Cassazione afferma che non può essere dichiarata cessata la materia del contendere, in merito all’indennità di vacanza contrattuale, nei confronti dei lavoratori appartenenti alle organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto la conciliazione intervenuta, sul punto, tra le parti sociali.

Il fatto affrontato

I dipendenti ricorrono giudizialmente per chiedere la condanna della società datrice al pagamento della c.d. indennità di vacanza contrattuale relativa al contratto collettivo applicato al loro rapporto di lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda e dichiara cessata la materia del contendere, essendo intervenuto un verbale di conciliazione sindacale tra le parti sociali firmatarie del CCNL.

L’ordinanza

La Cassazione ribalta la pronuncia di merito avente contenete la cessazione della materia del contendere, non risultando presenti elementi abdicativi della pretesa da parte dei ricorrenti o di riconoscimento della stessa o di accordo tra le parti.

Invero, continua la sentenza, l’accordo valorizzato dalla sentenza d’appello è sì una conciliazione, intervenuta però tra parti collettive e non tra le parti del giudizio.

Secondo i Giudici di legittimità, detto accordo non può avere valore nella fattispecie per cui è causa, a maggior ragione perché sottoscritto da sindacati diversi da quello di appartenenza dei ricorrenti, che, invece, aveva adottato una posizione espressamente di disaccordo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dei dipendenti e cassa con rinvio l’impugnata sentenza.

A cura di Fieldfisher