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Tribunale di Firenze: il procedimento per la condotta antisindacale non può essere utilizzato per i riders


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Con il decreto del 09.02.2021, il Tribunale di Firenze afferma che il rito d’urgenza previsto dall’art. 28 della L. 300/1970 – invocabile in presenza di comportamenti datoriali diretti a impedire o limitare l’esercizio delle libertà sindacali – risulta inapplicabile per i riders, non potendo gli stessi essere qualificati come lavoratori subordinati (sul medesimo argomento, tra le tante, si veda: Cassazione: ai rider devono essere applicate le tutele del lavoro subordinato).

Il fatto affrontato

Le OO.SS. propongono ricorso ex art. 28 L. 300/1970, al fine di sentir dichiarare il carattere antisindacale della condotta della piattaforma digitale, consistita:
- nel recesso (con preavviso) dai contratti in essere con tutti i riders con effetto dal 02.11.2020;
- nella proposta avanzata ai predetti riders di continuare a consegnare, a decorrere dal 03.11.2020, previa sottoscrizione da parte loro di un nuovo contratto di collaborazione, richiamante in più punti le disposizioni di un contratto collettivo sottoscritto, non dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ma da un sindacato minoritario che beneficia di un illegittimo sostegno anche di carattere finanziario da parte della società.

Il decreto

Il Tribunale di Firenze rileva, preliminarmente, che la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28 della L. 300/1970 - quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato - non può essere attivato dalle OO.SS. di soggetti, quali i liberi professionisti o i parasubordinati, che non hanno un tale vincolo di soggezione.

Per il Giudice, nel caso di specie, i riders non possono essere considerati lavoratori subordinati, dal momento che l’azienda non poteva imporgli in alcun modo di lavorare e poteva disporre della loro prestazione solo se questi decidevano autonomamente di candidarsi a svolgere l’attività di consegna.

Secondo il decreto in commento, inoltre, la legittimazione delle OO.SS. di categoria di ricorrere ex art. 28 non è desumibile neanche dalla riconduzione dei rapporti di lavoro dei riders nell’alveo della disciplina delle commissioni etero-organizzate di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015.
Infatti, detta norma prevede l’applicazione a siffatta tipologia di collaborazioni solo della disciplina sostanziale relativa al trattamento economico e normativo dei rapporti individuali di lavoro subordinato, ma non anche delle relative prerogative sindacali.

Su tali presupposti, il Tribunale di Firenze rigetta il ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali.

A cura di Fieldfisher