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Min. Lavoro - Interpello n. 1/2011: Distacco e luogo della prestazione.


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Il Ministero del Lavoro, con l’ interpello n. 1/2011 del 2 febbraio, fornisce chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 , con particolare interesse verso il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa nell’ambito di un distacco.

IL QUESITO:

L’istanza presentata dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha per oggetto una richiesta di chiarimenti sulla sussistenza di eventuali vincoli logistici riferibili allo svolgimento della prestazione lavorativa nel distacco. Può considerarsi legittimo il distacco quando il lavoratore distaccato realizza la prestazione in luogo diverso dalla sede del distaccatario ?

LA RISPOSTA DEL MINISTERO:

Il Ministero, con l' interpello n. 1/2011, rimarca che gli unici requisiti di legittimità del distacco menzionati dal legislatore sono “ l’interesse del distaccante, la temporaneità del distacco, lo svolgimento di una determinata attività lavorativa “ ( circ. n. 28 del 24.06.2005 – I° paragrafo ). La dislocazione del lavoratore presso la sede dell’impresa distaccataria, pur rappresentando l’ipotesi statisticamente più ricorrente, non può costituire un elemento indispensabile al corretto utilizzo dell’istituto. Peraltro viene sottolineato che la natura dell’attività esercitata dal distaccante può giustificare l’espletamento della prestazione lavorativa in una o più sedi diverse da quella propria dell’azienda distaccataria ( es. trasporto, manutenzione impianti, controllo di sistemi informatici o prestazioni di natura intellettuale ) Da tali osservazioni, il Ministero conclude che il luogo della prestazione non assume particolare rilievo una volta accertata la sussistenza dei tre requisiti, potendosi individuare addirittura nella stessa sede del datore di lavoro distaccante.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali