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Corte di Giustizia Europea: regime previdenziale applicabile ai lavoratori distaccati


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Con la sentenza C-527/16 del 06.09.2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che, per ciò che concerne il regime previdenziale applicabile, un lavoratore distaccato in sostituzione di un altro prestatore distaccato in precedenza deve essere assoggettato da subito, e non dopo 24 mesi, alla legislazione del Paese in cui va a lavorare.

Il fatto affrontato

La CGUE viene chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della norma relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 883/2014.
In particolare, in presenza di una controversia insorta nell’ambito di un accordo tra due società, una avente sede in Austria e l’altra in Ungheria, il Giudice del rinvio chiede alla Corte:
- di precisare gli effetti giuridici conferiti ad un documento portatile A1, rilasciato per attestare la legislazione applicabile ad un lavoratore distaccato;
- di statuire, ai sensi del citato Regolamento, quale sia la legislazione applicabile ad un lavoratore distaccato in sostituzione di un collega già precedentemente posto in distacco.

La sentenza

In ordine alla prima questione, la Corte di Giustizia afferma che i certificati A1, emessi dai competenti enti di sicurezza sociale del Paese di origine ed attestanti l’imponibilità previdenziale dei lavoratori distaccati presso lo Stato di provenienza, vincolano non solo le istituzioni della Nazione ospitante, ma anche i giudici della stessa.
In base al Regolamento n. 883/2004, tali documenti, infatti, sono accettati fintantoché non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati e ciò significa, quindi, che nemmeno la Magistratura del Paese ospitante può ignorarli.

Per ciò che concerne la seconda questione, invece, la CGUE statuisce che, in caso di sostituzione di lavoratori distaccati, non si applica l’art. 12, paragrafo 1, del Regolamento 883/2004, che prevede espressamente la possibilità, nei primi ventiquattro mesi, di fare riferimento alla normativa dello Stato di provenienza.
Secondo i Giudici, ciò è finalizzato ad evitare il fenomeno di lavoratori distaccati in successione per sostituirsi a vicenda con estensione nel tempo dei benefici legislativi e contributivi, poiché spesso i prestatori distaccati provengono da Paesi in cui il carico contributivo e, quindi, il costo del lavoro è più basso.
Dunque, conclude la Corte, anche nel caso in cui i datori che distaccano i lavoratori siano diversi, ma i dipendenti vadano a sostituirsi presso lo stesso utilizzatore, non si può applicare la normativa di favore prevista dal citato regolamento.

A cura di Fieldfisher