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Corte di Giustizia Europea: non sono distaccati i lavoratori che forniscono servizi a bordo dei treni internazionali


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Con la sentenza emessa, il 19.12.2019, nella causa C-16/18, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che non si integra l’ipotesi del distacco per i lavoratori che forniscono servizi di bordo, di pulizia o di ristorazione per i passeggeri all’interno di treni internazionali, neppure quando i convogli attraversano Stati membri diversi da quello di assunzione.

Il fatto affrontato

A seguito di un’ispezione alla stazione di Vienna, il titolare di un’impresa di trasporti ferroviari ungherese viene condannato al pagamento di sanzioni amministrative per alcuni inadempimenti ad obblighi previsti dalle disposizioni del diritto sociale, disciplinanti il distacco di lavoratori nel territorio austriaco.
L’imprenditore impugna giudizialmente dette sanzioni, sostenendo che non sussisteva alcun distacco in Austria dei lavoratori addetti alla fornitura di servizi all’interno dei treni internazionali, i quali iniziavano e terminavano il loro lavoro alla stazione di Budapest e si trovavano solo a transitare da Vienna.
La Corte Amministrativa austriaca, investita della questione, mediante un rinvio pregiudiziale chiede alla CGUE se, alla luce della normativa comunitaria, la prestazione svolta dai predetti lavoratori potesse integrare l’ipotesi del distacco transnazionale.

La sentenza

La Corte di Giustizia afferma che, in base alla normativa comunitaria, un lavoratore non può essere considerato distaccato nel territorio di uno Stato membro se l’esecuzione del suo lavoro non presenta un legame sufficiente con tale territorio.

Secondo i Giudici, dunque, i prestatori che svolgono una parte rilevante del loro lavoro nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa che li ha adibiti alla fornitura di servizi inerenti ed accessori al trasporto internazionale e che in detto Stato iniziano o terminano il loro servizio, non presentano con il territorio degli Stati membri attraverso i quali transitano durante lo svolgimento della prestazione, un legame sufficiente per essere considerati distaccati.

Per la sentenza, ne consegue che la direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la fornitura di servizi di bordo, pulizia o ristorazione per i passeggeri all’interno di tratte ferroviarie internazionali, dal momento che i lavoratori addetti prestano tali servizi in Stati diversi da quello di assunzione solo per motivi di transito.

A cura di Fieldfisher