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Corte di Giustizia Europea: le sanzioni in caso di distacco irregolare dei lavoratori


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Con la sentenza emessa, il 12.09.2019, nelle cause riunite C-64/18, C-140/18, C-146/18 e C-148/18, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che deve essere considerata contraria alle norme dell’UE una normativa nazionale che, in caso di inosservanza di obblighi in materia di diritto del lavoro nell’ambito del distacco, preveda delle sanzioni che non siano proporzionate rispetto all’infrazione commessa.

Il fatto affrontato

Ad alcune società, che avevano distaccato propri dipendenti in Austria, vengono inflitte pesanti sanzioni pecuniarie per aver violato la normativa austriaca in ordine all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative e alla conservazione della documentazione salariale.
Il Tribunale del lavoro austriaco - investito della questione - mediante rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se sia conforme al diritto comunitario, una normativa nazionale che in presenza di dette violazioni preveda l’irrogazione di ammende che non possono essere inferiori a un importo predefinito, che sono irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato e senza un massimale e che sono convertite in pene detentive in caso di mancato pagamento.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che devono essere considerate restrizioni della libera prestazione dei servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno allettante l’esercizio di detta libertà.

In tale ottica, i Giudici ritengono che una normativa nazionale che prevede - nel contesto di un distacco di lavoratori - l’obbligo di redigere e di tenere i documenti sociali e di lavoro nello Stato membro ospitante può comportare costi e oneri amministrativi ed economici supplementari per le imprese stabilite in un altro Stato, costituendo, pertanto, una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

Per la sentenza, anche laddove la restrizione alla libera prestazione dei servizi sia giustificata dagli obiettivi di tutela sociale dei lavoratori e di prevenzione degli abusi, le relative sanzioni conseguenti all’inosservanza della normativa devono essere adeguate alla gravità dell’infrazione.

Su tali presupposti, la CGUE dichiara che deve essere considerata contraria all’art. 56 del TFUE una normativa nazionale che, in caso di inosservanza di obblighi in materia di diritto del lavoro nell’ambito del distacco, preveda l’irrogazione di ammende non inferiori a un importo predefinito e irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato e senza un massimale.

A cura di Fieldfisher