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Corte di Giustizia Europea: condizioni di applicabilità del distacco al settore dei trasporti internazionali


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Con la sentenza emessa, il 01.12.2020, nella causa C-815/18, la Grande Sezione della Corte di Giustizia afferma che la Direttiva 96/71, relativa al distacco dei lavoratori, è applicabile anche alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada, a condizione che gli autisti coinvolti svolgano attività accessorie negli Stati membri di destinazione e non si trovino solo a transitare nel territorio degli stessi.

Il fatto affrontato

Un’organizzazione sindacale dei Paesi Bassi ricorre giudizialmente nei confronti di un’azienda olandese, al fine di richiedere l'applicabilità agli autisti di due sue società operative, dislocate rispettivamente in Germania ed Ungheria, delle tutele accordate ai lavoratori della capogruppo, in forza di quanto previsto in tema di distacco dalla Direttiva 96/71.
A fondamento della predetta domanda, il sindacato deduce che - anche se la maggior parte dei trasporti avvenivano al di fuori dei Paesi Bassi - tra le due società e la casa madre erano in essere contratti di noleggio che vedevano i rispettivi lavoratori impegnati in trasporti di merci su strada, effettuati conto terzi, da e verso Erp, città sede della capogruppo.
La Corte suprema dei Paesi Bassi, investita della questione, mediante un rinvio pregiudiziale chiede alla CGUE se la Direttiva 96/71 possa essere applicata anche ad un lavoratore impiegato come conducente nel trasporto internazionale su strada che effettui la prestazione in più di uno Stato membro.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che – ai sensi della Direttiva 96/71 – può considerarsi distaccato il dipendente che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello ove lavora abitualmente.

Per la sentenza, ulteriore condizione necessaria è che, durante il limitato periodo in questione, il lavoratore mantenga un legame sufficiente con il territorio dello Stato in cui si trova a svolgere la prestazione.

Secondo i Giudici, detto principio generale, parametrato al settore dei trasporti - caratterizzato dalla spiccata mobilità dei lavoratori - risulta rispettato allorquando l’autista svolga, nello Stato membro di destinazione, le attività perimetrali quali carico e scarico merci e manutenzione e pulizia del mezzo, mentre non può dirsi osservato se l’autista si limiti a transitare nel territorio di tale Stato membro.

Su tali presupposti, la CGUE dichiara che la Direttiva 96/71 – che garantisce al lavoratore distaccato le medesime condizioni di lavoro applicate nello Stato membro in cui opera – sia applicabile anche agli autisti internazionali, a condizione che gli stessi abbiano un legame sufficiente con il Paese di destinazione.

A cura di Fieldfisher