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Cassazione: trasferta solo in caso di scissione tra sede di assunzione e quella di svolgimento della prestazione


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Con l’ordinanza n. 14380 del 08.07.2020, la Cassazione afferma che ai fini della configurabilità della trasferta - e della debenza della relativa indennità assoggettata al regime contributivo di favore ex art. 51, comma 5, TUIR - è necessario che vi sia una scissione tra il luogo di assunzione, che può anche non coincidere con la sede aziendale, ed il luogo di svolgimento della prestazione.

Il fatto affrontato

La società impugna giudizialmente la cartella esattoriale con la quale l'INPS le aveva intimato il pagamento di € 90.898,00 a titolo di contributi previdenziali, dovuti per le somme corrisposte formalmente a titolo di indennità di trasferta a lavoratori assunti per l'esecuzione di un appalto in sede diversa da quella aziendale.
In particolare, l’azienda avente sede a Napoli aveva assunto dei dipendenti a Bologna per l’esecuzione di un appalto in un cantiere edile nella città emiliana.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, valorizzando la diversità tra la sede aziendale e la sede del cantiere e l’effettività della trasferta delle maestranze dal territorio di loro residenza a quello di esecuzione dei lavori.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che l’indennità di trasferta è l’emolumento corrisposto al dipendente in relazione alla prestazione effettuata per un limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore al di fuori della ordinaria sede di lavoro.
Finalità propria dell’istituto in esame è quella di compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento dell’attività in luogo diverso da quello contrattualmente previsto.

Secondo i Giudici di legittimità, condizione essenziale per il riconoscimento di detta indennità è che non vi sia coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di prestazione dell'attività lavorativa.

A tal fine, per la sentenza, non assumono rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza dei lavoratori siano diverse da quelle in cui viene svolta la prestazione, non essendo tali luoghi rilevanti per l’identificazione di una trasferta in senso tecnico.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, confermando la correttezza della cartella opposta e la debenza della somma dalla stessa portata. 

A cura di Fieldfisher