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Cassazione - Trasferimento del lavoratore che fruisce delle agevolazioni L. 104/1992 per assistenza di familiare disabile


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Con la sentenza n. 24015 del 12.10.2017, la Cassazione afferma una serie di principi riguardo la possibilità di trasferimento del lavoratore che usufruisce delle agevolazioni previste dalla L. 104/1992. 

L’art. 33, comma 5, della legge 104/1992 testualmente dispone: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte

Il lavoratore che fruiva delle agevolazioni previste dalla legge 104/1992, art. 33, comma 5, a seguito di trasferimento da parte della Società datrice di lavoro da una unità produttiva all’altra, si rifiutava di prendere servizio nella nuova sede lavorativa poiché il suddetto trasferimento era stato effettuato senza il suo consenso. Il lavoratore ha agito in giudizio lamentando l’illegittimità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro per assenza ingiustificata dal servizio.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio le decisioni di primo e secondo grado ed ha affermato i seguenti principi di diritto:

- Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione anche se lo spostamento venga effettuato nell’ambito della medesima unità produttiva;

- Il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni risultando la inamovibilità giustificata dal dovere di cura e di assistenza da parte del lavoratore al familiare disabile, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte;

- Il trasferimento del lavoratore legittima il rifiuto del dipendente che ha diritto alla tutela di cui all’art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992 di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato ove il trasferimento sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente e ove il datore di lavoro non provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

 

A cura di Fieldfisher