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Cassazione: quando il dipendente ha diritto ad essere trasferito nella sede più vicina al familiare da assistere


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Con l’ordinanza n. 26603 del 18.10.2019, la Cassazione afferma che per valutare il diritto del lavoratore ad essere trasferito presso la sede più vicina al domicilio del familiare disabile da assistere - ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 - può essere valorizzato il suo comportamento pregresso.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente, al fine di ottenere – ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 – il trasferimento presso la sede aziendale più vicina alla residenza della suocera, inabile grave e bisognosa di assistenza continuativa.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, dal momento che l’assenza della dipendente protrattasi per ben due anni (dapprima per maternità, poi per distacco sindacale e, da ultimo, per fruizione di un congedo straordinario), prima della richiesta del trasferimento, era sintomatica della necessità di ottenere un posto di lavoro – per altro disponibile – in un comune limitrofo a quello di residenza del familiare disabile.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, ai fini della corretta applicazione del precetto di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/1992 - che prevede il diritto del lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità di scegliere, “ove possibile”, una sede di lavoro che gli consenta di avvicinarsi al domicilio del disabile - è necessario operare un bilanciamento dei contrapposti interessi.

Secondo i Giudici di legittimità, laddove la pregressa condotta del lavoratore sia sintomatica della volontà di organizzare la propria esistenza in modo da poter continuare ad accudire il familiare affetto da grave handicap e seguirlo nelle attività della vita quotidiana e nelle terapie, a prevalere deve essere il diritto del dipendente.

Applicando i predetti principi al caso di specie – ove la lavoratrice, per ben due anni, aveva organizzato la propria esistenza, rinunciando all'attività lavorativa ed alla retribuzione, in modo da poter continuare ad accudire la suocera – rigetta il ricorso della società, confermando il diritto della dipendente ad essere trasferita.

A cura di Fieldfisher