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Cassazione: le conseguenze retributive del trasferimento del pubblico dipendente


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Con l’ordinanza n. 31476 del 03.11.2021, la Cassazione afferma che, in caso di trasferimento del pubblico dipendente, l’anzianità di servizio deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento comporti un peggioramento del complessivo trattamento retributivo in precedenza goduto.

Il fatto affrontato

Le lavoratrici, a seguito del loro trasferimento dagli enti locali allo Stato, ricorrono giudizialmente al fine di ottenere alcune indennità previste dal CCNL loro originariamente applicato.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che all’esito del citato passaggio di ruolo non era stata intaccata la globalità del loro trattamento retributivo.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che la Direttiva 77/187 – evocata dalle ricorrenti – ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati per effetto del trasferimento in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente e non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive.

Venendo all’analisi della disciplina interna, la sentenza afferma che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di destinazione.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall'altro, non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo.
Diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la violazione di un diritto già acquisito dal lavoratore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalle lavoratrici, confermando la non debenza delle richieste indennità.

A cura di Fieldfisher