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Cassazione: la disciplina del distacco del lavoratore


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Con la sentenza n. 18888 del 15.07.2019, la Cassazione afferma che, laddove un lavoratore offra temporaneamente la propria prestazione ad un’azienda diversa da quella datrice, ma ciò non comporti anche un mutamento della titolarità del rapporto, si rientra nell’ipotesi del distacco disciplinato dal D.Lgs. 276/2003.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una società di costruzioni diversa dall’azienda dalla quale formalmente era stato assunto.
Nello specifico, l’impresa datrice aveva stipulato con l’altra società un contratto di affitto di ramo di azienda - avente ad oggetto il cantiere presso cui il ricorrente aveva prestato la propria attività - sottoposto ad una condizione sospensiva che non si era mai avverata.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che non essendosi mai perfezionato il contratto di affitto del ramo di azienda, poteva ritenersi integrata soltanto l’ipotesi del distacco.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che la figura del "distacco" o "comando" del lavoratore comporta un cambio nell'esercizio del potere direttivo - poiché il dipendente viene dislocato presso un altro datore, con contestuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest'ultimo - ma non incide sulla titolarità del rapporto.
Il datore distaccante continua, difatti, ad essere titolare del rapporto di lavoro.

Per i Giudici di legittimità, ne consegue che il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto.
Secondo la sentenza, infatti, l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene temporaneamente adempiuta non in favore del datore, ma in favore del soggetto - cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari - presso il quale il dipendente è stato distaccato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo infondata la domanda dal medesimo avanzata.

A cura di Fieldfisher