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Cassazione: demansionamento possibile anche per i dipendenti distaccati


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Con la sentenza n. 6289 del 05.03.2020, la Cassazione afferma che è possibile demansionare i dipendenti distaccati presso un’altra azienda, a condizione che ciò sia previsto da appositi accordi sindacali e sia finalizzato ad evitare una riduzione del personale.

Il fatto affrontato

I lavoratori ricorrono giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del loro distacco presso un’altra azienda e della, conseguente, dequalificazione dovuta all’assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle svolte in precedenza.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che il distacco era stato posto in essere dalla società datrice per ovviare alla grave crisi manifestatasi e l’assegnazione a mansioni inferiori era stata prevista nell’ambito di alcuni accordi sindacali volti ad evitare il licenziamento dei dipendenti coinvolti.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che la possibilità, prevista dall’art. 4 della L. 223/1991, di assegnare i lavoratori a mansioni inferiori rispetto a quelle svolte, in deroga alla previsione dell'art. 2103 c.c., per evitare riduzioni di personale, è applicabile anche in caso di distacco del dipendente presso un’altra azienda.
Ciò, in quanto il distacco costituisce una delle possibilità offerte dal D.L. 148/1993 per evitare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, invero, il principio generalmente valido di divieto di demansionamento dei lavoratori distaccati deve ritenersi derogabile ogniqualvolta ciò sia finalizzato a garantire il reimpiego di almeno una parte dei dipendenti e sia, in ogni caso, fatta salva la possibilità per i lavoratori stessi di rifiutare la dequalificazione accettando il rischio di perdere il proprio posto.

Per la sentenza, tuttavia, visto il carattere eccezionale del demansionamento, è indispensabile che vi siano degli accordi sindacali a sostegno della possibilità di deroga e che l'interesse da tutelare sia esclusivamente quello dei lavoratori distaccati a non perdere il posto.

Dal momento che nel caso di specie il demansionamento era stato legittimamente previsto da accordi sindacali finalizzati ad adottare misure alternative alla riduzione del personale, la Suprema Corte rigetta il ricorso dei lavoratori.

A cura di Fieldfisher