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Cassazione: come vanno tassate le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta?


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Con l’ordinanza n. 14047 del 07.07.2020, la Cassazione afferma che, nel caso in cui la sede di assunzione rappresenti un mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro ed i dipendenti siano chiamati normalmente a svolgere la propria prestazione in un luogo diverso, le somme corrisposte dall'azienda a titolo di indennità di trasferta non beneficiano delle agevolazioni fiscali e contributive previste dall'art. 51 del TUIR.

Il fatto affrontato

La società propone opposizione giudiziale avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate le aveva contestato, in relazione agli anni d'imposta dal 2001 al 2005, l’irregolare tenuta delle scritture contabili, con particolare riferimento all’imputazione di parte della retribuzione corrisposta ai propri dipendenti a titolo di indennità di trasferta.
La Commissione tributaria regionale accoglie la predetta domanda, sul presupposto che l’attività svolta della società - impegnata in lavori di ristrutturazione e manutenzione presso aziende clienti dislocate in varie località - presupponeva l’invio costante dei lavoratori in trasferta.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Commissione tributaria regionale - afferma, preliminarmente, che la retribuzione non costituisce soltanto il corrispettivo della effettiva prestazione di lavoro, ma, piuttosto, dell'impegno complessivo e personale assunto da chi si obbliga a lavorare alle dipendenze e nell'interesse altrui.

Secondo i Giudici di legittimità ne consegue che, nell’ipotesi di prestazione svolta in trasferta, è necessario che sia compensato il maggior disagio che tale modalità di esecuzione dell’attività normalmente comporta.

Per la sentenza, quindi, l’indennità di trasferta ha una duplice funzione: risarcitoria (o meglio restitutoria) delle spese sopportate nell'interesse del datore di lavoro e retributiva, quale corrispettivo del maggior disagio.
Detta distinzione risulta fondamentale, posto che soltanto alla parte di retribuzione cui viene affidata quest’ultima funzione possono essere applicate le agevolazioni fiscali e contributive previste dall’art. 51, comma 5, del TUIR.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rinvia al giudice di merito perché individui l’entità delle due componenti dell’indennità di trasferta corrisposta, nel caso di specie, agli operai cantieristi.

A cura di Fieldfisher