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Corte di Giustizia Europea: illegittimo il licenziamento collettivo giustificato da un trasferimento d’azienda


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Con la sentenza C-472/16 del 07.08.2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che il licenziamento collettivo irrogato dall’aggiudicatario di un appalto a tutti i propri dipendenti può essere motivato da questione economiche e tecnico-organizzative, solo qualora le circostanze che hanno dato luogo al recesso non costituiscano una misura deliberata volta a privare i lavoratori interessati dei diritti loro conferiti dalla Direttiva 2001/23.

Il fatto affrontato

La Corte di Giustizia di Castiglia e Leòn chiede alla CGUE l’interpretazione dell’art. 1, paragrafo 1, e dell’art. 4, paragrafo 1, della Direttiva 2001/23/CE, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
La questione sollevata dai Giudici spagnoli si inserisce nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnativa di un licenziamento collettivo irrogato al momento della cessazione, da parte dell’aggiudicatario, due mesi prima del termine naturale dell’appalto, del servizio di gestione di una scuola comunale di musica, attività ripresa, poi, normalmente all’inizio del successivo anno scolastico ad opera di un diverso soggetto imprenditoriale.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che l’ambito di applicazione della Direttiva 2001/23 si estende a tutti i casi di cambiamento della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale, di conseguenza, assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa stessa, a prescindere dal trasferimento della proprietà degli elementi materiali.

La suddetta normativa mira, secondo la sentenza, ad assicurare il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento d’imprenditore, permettendo loro di restare al servizio del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni di quelle pattuite con il cedente.
Lo scopo della stessa è quello di garantire, quindi, per quanto possibile, la continuazione dei contratti o dei rapporti di lavoro, senza modifiche, col cessionario, onde impedire che i lavoratori interessati si trovino in una situazione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento.

Pertanto, i Giudici dichiarano che l’art. 4, paragrafo 1, di detta Direttiva deve essere interpretato nel senso che, in un caso come quello oggetto della causa in esame, il licenziamento dei dipendenti risulta essere dipendente da “motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione”, ai sensi di tale disposizione.
Ciò, però, conclude la Corte, solo a condizione che le circostanze che hanno dato luogo al licenziamento di tutti i dipendenti e la designazione tardiva di un nuovo prestatore di servizi non costituiscano una misura deliberata volta a privare i lavoratori interessati dei diritti loro conferiti dalla stessa Direttiva 2001/23.

A cura di Fieldfisher