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Cassazione - Rientrano nel campo di applicazione dell’art. 2112 c.c. anche i trasferimenti di azienda conseguenti ad un atto autoritativo di una pubblica amministrazione


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La Corte di cassazione, con sentenza 25 settembre 2017, n. 22291, ha confermato la decisione della Corte di appello di Milano che aveva considerato applicabile l’art. 2112 ad un trasferimento attuato per mezzo di un atto amministrativo e non in forza di una cessione dell’azienda di carattere contrattuale.

La Corte ha sottolineato che tale interpretazione è ormai fatta propria da numerose decisioni della stessa Corte e trova fondamento nell’ampia nozione di trasferimento di azienda adottata dalla normativa europea ed italiana di recepimento (Dir. 12.13.2001 n.2001/23/CE; art. 2112 c.c. come sostituito dall’art.1 del d.lgs. n.18/2001) e risulta conforme anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

 

a cura di Fieldfisher