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Cassazione: la cessione di un pacchetto azionario non costituisce trasferimento d’azienda


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Con l’ordinanza n. 21595 del 07.10.2020, la Cassazione afferma che il trasferimento di un pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitale non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in quanto non determina la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi.

Il fatto affrontato

I lavoratori impugnano giudizialmente la cessione, da parte dell’azienda datrice, del pacchetto azionario di maggioranza ad una diversa società.
A fondamento della predetta domanda, i medesimi deducono che tale passaggio era da considerarsi illegittimo, in quanto – pur integrando gli estremi del trasferimento d'azienda – non aveva garantito loro la conservazione dei diritti ai sensi dell'art 2112 c.c.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma che la cessione del pacchetto azionario di una società di capitali non muta la titolarità dei rapporti pregressi, ma si limita a modificare gli assetti azionari interni al soggetto giuridico.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che – in presenza di tale circostanza – non si integrano gli estremi del trasferimento d'azienda, non essendovi alcun mutamento del titolare dei rapporti di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dai lavoratori, confermando la correttezza del trasferimento operato.

A cura di Fieldfisher